LEGITTIMA LA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LO SCAMBIO E LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI FISCALI (7.4)
Non costituisce elusione del giudicato la stipula di un accordo di cooperazione tra una Regione e un ente pubblico non economico finalizzato alla gestione dell'archivio informatico tributario, quando l'attività sia limitata all'interscambio di dati istituzionali e l'amministrazione abbia internalizzato i servizi di riscossione precedentemente affidati senza gara. Tali accordi, finalizzati al coordinamento di funzioni pubbliche non economiche e privi di remunerazione per prestazioni contrattuali, restano estranei all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.
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