Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE L'INTEGRAZIONE TARDIVA DELL'INTERESSE ALL'ACCESSO DOCUMENTALE IN SEDE DI APPELLO
CONS. STATO Sentenza
2026
Nel rito sull'accesso ai documenti amministrativi, è inammissibile per l'appellante integrare le motivazioni a supporto dell'interesse all'ostensione degli atti solo in sede di secondo grado, poiché il bilanciamento degli interessi contrapposti deve essere operato primariamente dall'amministrazione in sede procedimentale e il giudice non può esaminare tale rapporto in via originaria, pena la violazione del principio di immodificabilità della domanda e del divieto di nuove allegazioni in appello.
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