STRUMENTALITÀ NECESSARIA PER L'ACCESSO DIFENSIVO ALLE OFFERTE TECNICHE (116.2)
La domanda di accesso incidentale alle offerte tecniche, formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., richiede la sussistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione e la tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante. Tale istanza è inammissibile qualora sia proposta in termini generici e non specifichi la rilevanza dei documenti per la definizione del giudizio, in particolare quando il notevole distacco di punteggio tra i concorrenti rende l'ostensione dei documenti priva di concreta utilità processuale per il ricorrente.
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