PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO SUI SEGRETI TECNICI NON SPECIFICATAMENTE COMPROVATI DALL'OFFERENTE (35.5)
In materia di appalti pubblici, l'oscuramento dell'offerta tecnica per ragioni di segreto industriale è legittimo solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente che individui specifici elementi di know-how. Qualora l'accesso sia strumentale alla difesa in giudizio, la trasparenza della gara prevale sulla riservatezza tecnica, gravando sulla stazione appaltante l'onere di motivare analiticamente il bilanciamento effettuato e di non limitarsi a un recepimento passivo delle istanze di oscuramento della controinteressata.
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