PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO E ONERE DI COMPROVA DEI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI (35.5)
In materia di accesso agli atti di gara, l'esclusione del diritto di accesso per tutela del segreto tecnico o commerciale presuppone l'onere in capo all'operatore controinteressato di allegare e dimostrare puntualmente la sussistenza di tali segreti. La Stazione Appaltante ha il dovere di operare un apprezzamento in concreto e non può limitarsi a recepire acriticamente la dichiarazione di opposizione dell'offerente. In presenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le censure del ricorso, l'accesso difensivo ex art. 35, comma 5, D.Lgs. 36/2023 è prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza.
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