LIMITE ALL'ACCESSO DIFENSIVO SE MANCA LA PROVA DELLA STRETTA INDISPENSABILITÀ (35.5)
In materia di accesso agli atti di gara, il divieto di divulgazione di segreti tecnici e commerciali può essere superato per esigenze difensive solo se il richiedente dimostra la stretta indispensabilità della documentazione per la tutela dei propri interessi in giudizio. Tale onere probatorio non è assolto mediante un generico richiamo alla finalità impugnatoria o alla vicinanza dei punteggi in graduatoria, dovendo invece emergere un nesso di strumentalità diretta e concreta tra le informazioni oscurate e la specifica strategia difensiva prospettata.
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