Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'ACCESSO DIFENSIVO AI DOCUMENTI FISCALI PER SINDACARE LE CERTIFICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, l'istanza di accesso incidentale proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere i documenti fiscali sottostanti alle attestazioni di regolarità tributaria è inammissibile; l'esigenza difensiva del ricorrente non può ritenersi meritevole di tutela poiché la stazione appaltante e il giudice amministrativo non possono sindacare il contenuto delle certificazioni emanate dagli organi preposti dell'amministrazione finanziaria, le quali si impongono per la loro natura fidefacente.

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