Diritto di accesso e segreto tecnico: incompatibilità con il brevetto
In materia di accesso agli atti di gara, l'Amministrazione resistente è tenuta a una valutazione autonoma e motivata sulla reale natura riservata delle parti dell'offerta tecnica delle quali viene chiesta la secretazione. La mera sussistenza di un brevetto industriale in capo alla controinteressata non giustifica l'oscuramento dell'offerta, poiché il brevetto presuppone la conoscibilità dell'invenzione e la sua descrizione pubblica. L'accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza, specialmente riguardo ai giustificativi dell'anomalia, qualora sia necessario per esercitare un controllo effettivo sulla sostenibilità dell'offerta aggiudicataria.

