ACCESSO DIFENSIVO E SEGRETI TECNICI: NECESSARIA LA PROVA DI STRETTA INDISPENSABILITÀ (35.5)
In materia di accesso agli atti di gara, l'accesso difensivo alle parti dell'offerta tecnica coperte da segreto tecnico o commerciale è consentito solo se indispensabile ai fini della difesa in giudizio. Tale indispensabilità deve essere valutata alla stregua di una prova di resistenza che verifichi il nesso di strumentalità tra la documentazione e le censure, escludendo il diritto all'ostensione qualora l'eventuale ricalcolo dei punteggi, derivante dalla conoscenza dei dati segretati, non sia comunque sufficiente a determinare il superamento dei concorrenti meglio graduati.
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