Giurisprudenza e Prassi

L'ACCESSO MASSIVO DEL CONSIGLIERE NON PUÒ PARALIZZARE L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE

TAR LOMBARDIA, MILANO Sentenza 2026

Il diritto di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, pur non richiedendo una specifica motivazione, è limitato dal divieto di abuso del diritto, il quale ricorre laddove l'ostensione documentale sia richiesta con modalità tali da arrecare una oggettiva lesione al buon andamento dell'amministrazione attraverso una irragionevole proliferazione di istanze.

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