Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DECADENZIALE DI DIECI GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'OSCURAMENTO DEGLI ATTI DI GARA (36.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, le determinazioni della stazione appaltante in ordine all'oscuramento di parti delle offerte devono essere impugnate nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, non essendo ammessa la successiva riapertura dei termini mediante istanze di accesso documentale ordinario.

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DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)