Giurisprudenza e Prassi

RECIPROCO ACCORDO TRA CONCORRENTI SULL'ACCESSO AGLI ATTI DETERMINA LA CESSAZIONE DEL CONTENDERE (35.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO Sentenza 2024

In materia di accesso ai documenti di gara, il reciproco accordo tra i concorrenti per l'ostensione integrale delle offerte tecniche e delle giustificazioni, qualora soddisfi pienamente la pretesa informativa del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando in capo al giudice il compito di vagliare la legittimità dei dinieghi parziali opposti dalla stazione appaltante a tutela dei segreti commerciali.

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