DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI
Con la sentenza n. 10 del 2 aprile 2020, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto “ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale”.
Nel caso di specie, la società appellata ha formulato l’istanza ostensiva allegando l’interesse alla verifica di denunziate irregolarità nella fase successiva alla aggiudicazione del contratto, all’esito di una gara alla quale aveva preso parte, collocandosi al secondo posto in graduatoria: e ciò nella strumentale prospettiva della valorizzazione dell’eventuale interesse, in caso di risoluzione del rapporto in essere, al subentro nel contratto in corso di esecuzione.
Né può conferirsi rilievo alla circostanza, valorizzata dal Comune appellante, secondo cui non si sarebbe, di fatto, concretizzata alcuna situazione comportante la possibilità di revoca o annullamento dell’aggiudicazione, né di risoluzione contrattuale: e ciò perché l’interesse al riscontro, alla verifica e al controllo della correttezza dell’operato dell’amministrazione, che operi come stazione appaltante, ai quali il diritto di accesso è strumentale, rileva in quanto tale ed è meritevole di tutela alla sola condizione, di carattere negativo, che non si atteggi in termini meramente esplorativi o esibisca addirittura valenza emulativa.
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