Giurisprudenza e Prassi

DIES A QUO PER IMPUGNARE IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI: DECORRE DAL MOMENTO IN CUI LA PA MANIFESTA IN MODO INEQUIVOCABILE IL RIFIUTO (35-36)

TAR CALABRIA SENTENZA 2025

Disposta l’aggiudicazione il 15 maggio 2025, la ricorrente ha quindi reiterato l’istanza di accesso (già effettuata dopo la proposta di aggiudicazione) con comunicazione del 20 maggio 2025; a fronte di tale istanza, il RUP, dopo aver, dapprima, informato l’aggiudicataria della domanda di ostensione, ha informato la ricorrente che avrebbe potuto accedere alla documentazione in data 1° luglio 2025 presso gli uffici comunali; in tale occasione, tuttavia, l’amministrazione, senza addurre motivazione, ha consentito l’accesso solo in parte, negando, in particolare, l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Trova applicazione alla controversia in esame il rito disciplinato dall’art.36, commi 4 e ss. del nuovo codice dei contratti pubblici.

Il Collegio, infatti, ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rito super-accelerato ivi disciplinato trova applicazione per le impugnazioni di tutte le decisioni di oscuramento di parti delle offerte o, come nel caso di specie, di diniego integrale dell’accesso all’offerta, e quindi anche laddove, come avvenuto nella vicenda in esame, l’amministrazione abbia omesso di ostendere atti e documenti di gara contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art.25 codice appalti, ai sensi dell’art.36, commi 1 e 2, codice appalti, e si sia reso necessario, per l’interessato, formulare apposita domanda di accesso (cfr. Cons. Stato, V, 24 marzo 2025, n.2384).

Tale conclusione appare, invero, aderente al dato testuale, ove si consideri che l’art.36, co.4, codice appalti, riferisce il citato rito speciale alle “decisioni di cui al comma 3”, id est, alle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte”.

Sulla base quadro normativo risultante dagli artt.120 c.p.a., 36 e 90 codice dei contratti pubblici, secondo quanto già precisato dalla giurisprudenza amministrativa, “il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide […] con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono. Tale normativa, che persegue l’obiettivo di evitare i c.d. ricorsi “al buio”, si pone in linea con l’orientamento espresso dal giudice euro unitario secondo cui “la direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata” (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2019, in C- 54/18; Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10696)” (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2024, n.8352).

Conseguentemente il diniego, è da ritenersi implicito nell’ostensione solo parziale del 1° luglio 2025 e tale diniego è stato appunto impugnato nei termini l’8 luglio 2025, con il ricorso che dunque risulta proposto nei termini di legge.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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