CONCORRENTE ESCLUSO DALLA PROCEDURA - ACCESSO AGLI ATTI - LIMITATO A QUELLI RELATIVI ALLA SUA ESCLUSIONE
Nel caso di esclusione di un candidato ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti, afferente alla documentazione degli atti di gara, è inammissibile per difetto di interesse.
Infatti, lo stesso risulta, allo stato, estraneo alla conseguente procedura ad evidenza pubblica, così l’istante non ha un interesse immediato e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta con l’accesso.
E’ di tutta evidenza che un eventuale sua ammissione alla procedura per cui è stato escluso assegnerebbe allo stesso la titolarità per una nuova richiesta documentale.
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