ACCESSO INTEGRALE ALL'OFFERTA TECNICA SE MANCA LA PROVA DEI SEGRETI (36.2)
In tema di accesso agli atti di gara, l'eccezione all'ostensibilità dell'offerta tecnica basata sulla tutela dei segreti tecnici o commerciali richiede che l'offerente individui concretamente le informazioni da tutelare e ne dimostri l'effettiva sussistenza come segreto industriale meritevole di salvaguardia, non essendo sufficiente il richiamo generico al proprio know-how; in mancanza di tale prova specifica, la stazione appaltante deve garantire l'accesso integrale ai concorrenti meglio classificati che necessitino della documentazione per la difesa dei propri interessi.
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