ACCESSO AGLI ATTI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA OFFERTA TECNICA (53.6)
A fronte della (effettiva) omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione dell’accesso, la stessa va qui esaminata direttamente nel merito, stante l’effetto devolutivo dell’appello (cfr., inter multis, Cons. Stato, VI, 27 giugno 2022, n. 5253; 22 aprile 2022, n. 3098; II, 22 aprile 2022, n. 3055).
È pacifico e non contestato fra le parti che la OMISSIS aveva proposto istanza d’accesso alla documentazione di gara dell’Ati controinteressata, e in linea con tale richiesta – come emerge dalla documentazione in atti – l’offerta tecnica veniva effettivamente messa a disposizione dell’odierna appellante, seppure in versione in gran parte omissata con la motivazione “secretato: Segreti tecnici o commerciali”.
A fronte di ciò, emerge una valutazione della stazione appaltante di riservatezza dei contenuti dell’offerta tecnica che l’appellante non confuta, né la stessa appellante deduce e dà evidenza di ragioni di stretta indispensabilità riferibili agli elementi omissati ai fini della propria difesa ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 7 febbraio 2022, n. 851; 26 ottobre 2020, n. 6463; 1 luglio 2020, n. 4220; 28 febbraio 2020, n. 1451).
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