ACCESSO AGLI ATTI - OFFERTA TECNICA - NECESSARIA COMPROVA DELLA DIFESA IN GIUDIZIO (53.6)
Quanto al terzo motivo di ricorso, non merito accogliemento, atteso che la Stazione appaltante acconsentiva all’accesso sugli atti di gara richiesto dalla parte ricorrente, ad eccezione di quelli per i quali, poiché inerenti l’offerta tecnica, l’aggiudicataria aveva espresso il proprio diniego, di tal che sarebbe stato poi onere della ricorrente, intenzionata ad insistere nella richiesta di accesso anche ai documenti in tutto o in parte oscurati” per il diniego espresso dall’aggiudicataria, dimostrare l’indispensabilità della loro conoscenza ai fini della tutela in giudizio delle proprie ragioni (Cons. Stato, sez. V, 03/05/2021 n.3459; Cons. Stato, sez. IV, 19/02/2021 n.1492; Cons. Stato , sez. V , 26/10/2020 , n. 6463; Cons. Stato, sez. V , 01/07/2020, n. 4220; Cons. Stato , sez. V, 17/04/2020 , n. 2449).
La costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in presenza di un procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta scandito da una articolata istruttoria e da specifici approfondimenti, come avvenuto nel caso di specie e documentato in atti, la valutazione tecnico-discrezionale formulata dalla Commissione di gara è sottratta al sindacato del giudice amministrativo (cfr. ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. V , 31/08/2021 , n. 612: “la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta”; cfr., in termini, Cons. Stato sez. V, 02/08/2021, n.5644, nonché Cons. Stato sez. V, 15/07/2021, n.5334: “a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni di costo, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto; ne consegue che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare la complessiva attendibilità dell’offerta consentendo eventuali compensazioni tra sovrastime e sottostime, anche qualora le stesse riguardino il costo della manodopera”).
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