Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI- GARANTITO ANCHE NELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (35 - 36)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Di recente la Corte di Giustizia, su stimolo del Consiglio di Stato, ha avuto modo di precisare come il principio della salvaguardia delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e, a tale scopo, occorre effettuare un bilanciamento tra il divieto di rivelazione delle informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate - compresi i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte - e il principio generale di buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione e di tutela giurisdizionale, concludendo che la disciplina nazionale si pone in contrasto con la normativa unionale nella misura in cui impone agli enti aggiudicatori l’ostensione integrale delle offerte dei partecipanti senza consentire alle amministrazioni di procedere ad un bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore richiedente e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici e commerciali (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati.).

Non può sostenersi che la ricorrente non sia “concorrente” della controinteressata per il fatto che nella fase di consultazione di mercato il suo progetto sia stato ritenuto superiore. Va da sé che la proposizione dei contenziosi relativi all’affidamento dei due velivoli, in cui la ricorrente lamenta il perdurare di una condizione di lock-in, costituiscono la prova che una situazione di concorrenza esiste e che le presenti iniziative giurisdizionali sono volte proprio ad acquisire una porzione di mercato reputata contendibile dalla ricorrente.

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