Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI – DECORRENZA TERMINE PER IMPUGNARE AGGIUDICAZIONE- DECORRE DALLA PIENA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI. (36)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

Nell’ottica di una interpretazione dell’art. 120 c.p.a. conforme al diritto eurounitario, nell’ambito delle controversie in materia di appalti, laddove la comunicazione degli esiti di gara abbia esaustivamente soddisfatto l’interesse sostanziale conoscitivo e non sia necessario attendere la messa a disposizione della documentazione per tutti i concorrenti non esclusi, trova applicazione il tradizionale termine decadenziale dei trenta giorni ai fini dell’esperibilità del ricorso avverso gli atti di gara; allorquando, invece, la conoscenza di atti ulteriori e diversi assurga a condizione ineludibile per poter acquisire una pienezza conoscitiva, rintracciabile mediante l’istituto dell’accesso formale, allora opera la logica della dilazione temporale, con un’estensione fino a quarantacinque giorni.

In altri termini, se la S.A. assolve gli obblighi di legge, non residuano in linea di principio aneliti conoscitivi e, di conseguenza, dubbi in ordine alla decorrenza del termine per proporre l’impugnazione; diversamente, l’inosservanza degli obblighi del committente di comunicazione e messa a disposizione della documentazione di gara lascia l’aggiudicazione più a lungo esposta all’impugnazione, comportando il differimento del dies a quo del termine per impugnare, rectius per stigmatizzare mediante ricorso il provvedimento già previamente comunicato con vizi dapprima non conosciuti o comunque non conoscibili.

Applicando le suesposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle censure formulate avverso il provvedimento di aggiudicazione con il ricorso principale, involgenti asseriti vizi della procedura di gara, ne discende l’assenza di qualsivoglia decadenza in capo alla società ricorrente, la quale ha tempestivamente agito in giudizio entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla effettiva evasione della seconda istanza di accesso agli atti da parte della S.A., conseguendo i motivi del ricorso alla effettiva conoscenza dei documenti posti a completamento dell’offerta proposta dal raggruppamento aggiudicatario i quali, in assenza di qualsivoglia prova contraria da parte del Consorzio o dell’amministrazione comunale (sui quali incombeva il relativo onus probandi), non sono stati evidentemente resi disponibili dalla stazione appaltante secondo le regole fissate dall’art. 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023.


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