LEGITTIMO L'ACCESSO AGLI ATTI ESECUTIVI MA LIMITATO AI SOLI DOCUMENTI IN POSSESSO DELLA PA (35.1)
In tema di appalti pubblici, sussiste il diritto del concorrente secondo graduato di accedere alla documentazione tecnica prodotta dall'aggiudicatario nella fase esecutiva per verificarne la conformità ai criteri ambientali minimi, ma tale diritto è limitato ai documenti effettivamente esistenti e acquisiti dalla stazione appaltante. Non è pertanto censurabile il diniego di accesso (anche tacito) qualora la documentazione richiesta non sia ancora nella disponibilità dell'ente in ragione del cronoprogramma delle attività esecutive e delle modalità di accettazione dei materiali.
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