TERMINE DECADENZIALE ACCESSO ATTI DECORRE DALLA COMUNICAZIONE VIA MAIL (36.4)
Ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni per l'impugnazione del diniego di accesso agli atti, previsto dal comma 4 dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, è irrilevante che la messa a disposizione della documentazione non sia avvenuta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, qualora l'Amministrazione abbia provveduto a trasmettere i documenti e le decisioni sugli oscuramenti tramite comunicazione diretta a mezzo posta elettronica. Il riferimento alla piattaforma digitale costituisce un profilo strumentale rispetto al profilo centrale del disposto normativo, volto alla tempestiva ostensione dei documenti per garantire l'accelerazione delle tempistiche delle gare pubbliche.
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