OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA: LIMITI E ONERE MOTIVAZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (35)
"Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, essendo necessario che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale, e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005. L’oscuramento dell’offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità; pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un concreto bilanciamento fra l'interesse alla segretezza commerciale e la tutela della trasparenza e del diritto di difesa, non potendosi limitare a recepire la posizione espressa dagli operatori economici senza effettuare alcuna autonoma valutazione."
(Massima elaborata sulla scorta del testo della sentenza. Citazione testuale tratta dalla parte motiva: “Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l'Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 […] è necessario che sussista un’informazione specificamente individuata […] In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva […] la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” citando Cons. Stato n. 6280/2025 e n. 1437/2021).
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