Giurisprudenza e Prassi

Obbligo motivazione stazione appaltante su oscuramento offerte per segreti commerciali

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

In tema di accesso agli atti di gara, la stazione appaltante non può limitarsi a recepire acriticamente l'opposizione del concorrente alla divulgazione di parti dell'offerta tecnica, ma deve assumere una decisione motivata che accerti l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005. L'omissione di tale valutazione autonoma e il mero rinvio a clausole di stile dell'operatore economico costituiscono violazione dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, giustificando la condanna alle spese per soccombenza virtuale qualora l'ostensione avvenga solo dopo la proposizione del ricorso.

Condividi questo contenuto: