OBBLIGO DI OSTENSIONE INTEGRALE DELL'OFFERTA TECNICA IN ASSENZA DI PROVA DEL SEGRETO COMMERCIALE (36.1)
In tema di accesso agli atti di gara, l'amministrazione non può limitarsi a recepire acriticamente le indicazioni della controinteressata circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali, ma deve determinarsi espressamente verificando che sussistano informazioni specificamente individuate e suscettibili di sfruttamento economico. In mancanza di una prova rigorosa sul segreto, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, garantendo al concorrente l'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria.
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