OBBLIGO DI OSTENSIONE DEI GIUSTIFICATIVI DELL'OFFERTA ECONOMICA E DEI DOCUMENTI PRODOTTI SPONTANEAMENTE (36.1)
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante ha l'obbligo di ostendere i giustificativi dell'offerta economica prodotti dai concorrenti e i documenti trasmessi spontaneamente da questi ultimi durante la procedura, non potendo opporre un diniego generico basato su una dichiarazione di avvenuta trasmissione di altri atti. Laddove i documenti richiesti non siano mai stati formati o acquisiti, l'amministrazione ha l'onere di certificarlo formalmente con apposita dichiarazione del soggetto competente.
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