Giurisprudenza e Prassi

L'IMPRESA COOPTATA NON HA DIRITTO DI ACCESSO NELLA FASE ESECUTIVA (68.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2026

L'istituto della cooptazione abilita il soggetto alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, senza conferire lo status di concorrente, offerente o contraente. Ne consegue l'insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990. Parimenti, l'accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013 non è esercitabile qualora la richiesta risulti manifestamente onerosa o sproporzionata e finalizzata a scopi puramente privatistici estranei alla ratio del controllo democratico sulla gestione delle risorse pubbliche.

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