L'IMPRESA COOPTATA NON HA DIRITTO DI ACCESSO NELLA FASE ESECUTIVA (68.12)
L'istituto della cooptazione abilita il soggetto alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, senza conferire lo status di concorrente, offerente o contraente. Ne consegue l'insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990. Parimenti, l'accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013 non è esercitabile qualora la richiesta risulti manifestamente onerosa o sproporzionata e finalizzata a scopi puramente privatistici estranei alla ratio del controllo democratico sulla gestione delle risorse pubbliche.
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