INAPPLICABILE IL RITO SUPER-ACCELERATO ACCESSO SENZA DECISIONE ESPRESSA SUGLI OSCURAMENTI NELL'AGGIUDICAZIONE (36.4)
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso ex art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia adempiuto agli obblighi informativi contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, rendendo note le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento. In caso di inosservanza di tali obblighi o di decisioni posticipate rispetto all'aggiudicazione, deve applicarsi il rito ordinario dell'accesso previsto dall'art. 116 c.p.a.
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