ILLEGITTIMO L'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA SENZA AUTONOMA VALUTAZIONE E CONGRUA MOTIVAZIONE (36.4)
In materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, l'oscuramento di parti della relazione tecnica è legittimo solo in presenza di segreti tecnici o commerciali effettivamente sussistenti, la cui natura deve essere dimostrata dall'offerente e verificata dalla stazione appaltante. È illegittimo il comportamento dell'amministrazione che recepisca acriticamente la richiesta di riservatezza senza fornire una specifica motivazione sull'esistenza di elementi meritevoli di tutela, specialmente quando le informazioni riguardano caratteristiche funzionali di prodotti reperibili sul mercato.
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