ILLEGITTIMITÀ DELL’OSCURAMENTO GLOBALE DELL'OFFERTA TECNICA E PREVALENZA DEL DIRITTO DI DIFESA (35)
Ai fini della limitazione dell’accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che tali documenti attengano al proprio know-how, ma è necessaria la sussistenza di un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e dotata di effettivi caratteri di segretezza oggettiva. Risulta, pertanto, illegittima una modalità di oscuramento dei dati sintetica e globale per categorie di informazioni, poiché idonea a comprimere in modo assoluto il diritto di difesa del concorrente.
“Deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell'operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione (Cons. St., sez. III, n. 9515/25)”; “non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni [...] e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritemersi riservati”.
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