Giurisprudenza e Prassi
CONDANNA ALLE SPESE PER RITARDO NELL'ACCESSO AGLI ATTI DI GARA (36.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Ordinanza
2025
In tema di accesso agli atti di gara, la produzione documentale effettuata dalla stazione appaltante solo dopo la pendenza del ricorso giurisdizionale determina la cessazione della materia del contendere, ma comporta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, atteso che il ritardo ingiustificato ha costretto il privato ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto spettante ai sensi degli artt. 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023.
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