CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE PER ACCESSO ATTI DOPO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE IN GIUDIZIO
Nel giudizio sull'accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., la produzione in giudizio da parte della stazione appaltante dei documenti richiesti e la contestuale dichiarazione di inesistenza di ulteriore documentazione comportano la cessazione della materia del contendere. Il sindacato del giudice nel rito dell'accesso deve limitarsi alla verifica della disponibilità dei documenti, senza estendersi a valutazioni sulla loro sufficienza tecnica ai fini dell'aggiudicazione, che devono essere invece esaminate nel merito del ricorso principale.
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