Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO FRA LE PARTI PER LA RECIPROCA OSTENSIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (36.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2026

Il ricorso per l'accesso ai documenti di gara deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., qualora le parti si siano accordate per la reciproca ostensione integrale della documentazione richiesta, rinunciando alle opposizioni basate sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali.

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