Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI: ACQUIESCENZA DELLA PA E INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO (35)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA REGIONE SICILIA SENTENZA 2026

Nel giudizio sull'accesso il bene controverso coincide, per sua natura, con la conoscenza del documento. Quando l'ostensione sia stata integralmente eseguita, l'eventuale riforma dell'ordine ostensivo non restituisce la segretezza perduta, ma si risolve in una pronuncia priva di utilità conformativa. La conoscenza del documento, una volta acquisita, non è suscettibile di restituzione in forma specifica."

E ancora: "Se una parte ostende all'altra la documentazione controversa in pendenza del termine d'impugnazione è necessario, onde escludere che siffatta condotta configuri acquiescenza, che sia quantomeno formulata espressa riserva di successiva proposizione di gravame [...] L’appello è pertanto inammissibile per acquiescenza dell’appellante alla sentenza di primo grado; e, comunque, per difetto di ogni interesse concreto e attuale o, quantomeno, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

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