Giurisprudenza e Prassi

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCESSUALI PER MOTIVI AGGIUNTI CON CENSURE DI ILLEGITTIMITÀ DERIVATA (53.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Ordinanza 2026

È legittima l'abbreviazione dei termini processuali fino alla metà, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., qualora i motivi aggiunti depositati avverso la stipula del contratto non introducano nuove censure sostanziali ma si limitino a dedurre l'illegittimità derivata dall'atto di aggiudicazione già impugnato, consentendo così la trattazione unitaria e celere della controversia nella prima udienza di merito disponibile.

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