Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Zone omogenee
LIMITI DISTANZE TRA EDIFICI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE C
I limiti di distanza tra fabbricati previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 1444/1968 si interpretano, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 32/2019, come riferiti esclusivamente alle zone omogenee C. Tale interpretazione autentica costituisce principio di riforma economico-sociale e prevale sulle leggi regionali, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale, che prevedano l'estensione di tal (...)
LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI PARI ALL'ALTEZZA APPLICABILI SOLO NELLE ZONE C
I limiti di distanza tra i fabbricati previsti dall'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, devono interpretarsi nel senso che il requisito della distanza pari all'altezza del fabbricato più alto è riferibile esclusivamente alle zone omogenee C, restando esclusa la sua applicazione alle zone G destinate a servizi generali. (...)

