Giurisprudenza e Prassi
LIMITI DISTANZE TRA EDIFICI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE ALLE ZONE OMOGENEE C
CONS. STATO Sentenza
2024
I limiti di distanza tra fabbricati previsti dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. n. 1444/1968 si interpretano, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 32/2019, come riferiti esclusivamente alle zone omogenee C. Tale interpretazione autentica costituisce principio di riforma economico-sociale e prevale sulle leggi regionali, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale, che prevedano l'estensione di tali distanze ad altre zone omogenee.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

