Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Preavviso Rigetto

NON NECESSARIO IL PREAVVISO DI RIGETTO NEL RIESAME DISPOSTO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONS. STATO - Sentenza

In sede di riesame di un provvedimento amministrativo censurato in sede giurisdizionale e disposto per ordine del giudice, la comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 costituisce un inutile aggravamento procedimentale. Poiché la riedizione del potere avviene su impulso giudiziale e con le garanzie proprie del processo, non si configura un nuovo procedim (...)

INAPPLICABILITÀ PREAVVISO RIGETTO E VINCOLATIVITÀ COSTI STANDARD PROCEDURE CONCORSUALI

CONS. STATO - Parere

L'obbligo di preavviso di rigetto non trova applicazione nelle procedure di gara e concorsuali. In tali ambiti, le clausole della lex specialis che impongono l'utilizzo di costi standard forfettari per la determinazione del contributo sono vincolanti e non derogabili mediante preventivi a costi reali, prevalendo l'esigenza di certezza e par condicio garantita dal tenore letterale del bando. (...)

LEGITTIMO IL REQUISITO DELLA COINCIDENZA TRA SEDE OPERATIVA E POSTO ORMEGGIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - Sentenza

L'instaurazione del contraddittorio procedimentale tramite la comunicazione del preavviso di esclusione non è compatibile con le esigenze di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa nelle procedure concorrenziali. È legittima la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la coincidenza tra il porto di ormeggio e il comune della sede operativa, trattandosi di un requ (...)

IRRILEVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE TARDIVA DOPO IL PREAVVISO DI RIGETTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - Ordinanza

In materia di conversione del permesso di soggiorno, la mancata ottemperanza all'onere di integrazione documentale entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 rende legittimo il diniego amministrativo. La successiva produzione dei documenti in sede giurisdizionale deve considerarsi tardiva e irrilevante per la fase cautelare, non potendo il giudice (...)