Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMO IL REQUISITO DELLA COINCIDENZA TRA SEDE OPERATIVA E POSTO ORMEGGIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza
2024
L'instaurazione del contraddittorio procedimentale tramite la comunicazione del preavviso di esclusione non è compatibile con le esigenze di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa nelle procedure concorrenziali. È legittima la clausola della lex specialis che impone, a pena di esclusione, la coincidenza tra il porto di ormeggio e il comune della sede operativa, trattandosi di un requisito ragionevole volto a ridurre l'impatto ambientale derivante dagli spostamenti dei mezzi nautici.
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