Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Conflitto giurisdizione

DECORRENZA TERMINE RIASSUNZIONE DOPO CONFLITTO NEGATIVO DI GIURISDIZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA - Ordinanza

Nell'ipotesi di conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo, trovando applicazione la disciplina della sospensione necessaria del processo, il termine per la riassunzione del giudizio è di novanta giorni e decorre, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione, anziché dalla pubblicazione della (...)