Art. 154 Lavori di manutenzione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara comunque non superiore a 200.000 Euro.

2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

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Giurisprudenza e Prassi

PENALI NEL CONTRATTO APERTO: IL LIMITE MASSIMO SI CALCOLA SUL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SENTENZA 2026
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

Ai fini del calcolo delle penali per ritardo nell'ambito di un contratto aperto, non occorre rapportare il tetto massimo della sanzione al valore economico del singolo intervento a chiamata. La natura intrinseca del contratto aperto prevede l'erogazione di un servizio continuativo, ove ogni ordinativo è frazione dell'obbligazione unitaria globale. Pertanto, ferme restando le penali giornaliere sui singoli ritardi, il limite quantitativo di sbarramento è da individuarsi nel 10% dell'importo dell'intero appalto, tutelando l'interesse dell'Amministrazione alla costante tempestività degli interventi per l'intera durata del rapporto.

"L'appalto, infatti, non aveva per oggetto una pluralità di opere preventivamente individuate, dotate ciascuna di un proprio corrispettivo contrattuale e di un autonomo termine di esecuzione, ma costituiva un contratto aperto ex art. 154 d.P.R. 554/1999, avente a oggetto la continuativa esecuzione, nell'arco della sua durata, degli interventi di manutenzione e di allaccio di volta in volta richiesti dalla committente. I singoli ordinativi non costituivano, pertanto, altrettante autonome parti dell'appalto nel senso previsto dall'art. 117, comma 5, ma rappresentavano le modalità attraverso le quali veniva concretamente attuata l'unitaria prestazione contrattuale. Il relativo valore [...] non esprimeva, inoltre, l'interesse tutelato dalla clausola penale, che consisteva nella tempestiva disponibilità dell'impresa a intervenire sulle reti idriche e fognarie durante l'intera durata del rapporto. [...] La disposizione conferma che il superamento del termine assegnato per ciascun intervento costituisce un presupposto autonomo della penale, ma non impone, in un contratto aperto avente le caratteristiche suddette, di assumere quale base di calcolo il corrispettivo della singola lavorazione."

DETERMINATEZZA OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP

AVCP PARERE 2012

Le convenzioni Consip sono riconducibili alla figura giuridica del contratto quadro, pertanto l’oggetto delle stesse al momento in cui la gara è bandita deve essere determinato o determinabile. Su tali concetti l’Autorita', con argomentazioni estendibili anche al caso in esame, ha precisato, sotto la vigenza dell’art. 154 del D.P.R. n. 554 del 1999, come oggetto del contratto aperto è l’esecuzione di lavorazioni che non sono quantitativamente predeterminabili, ma che, tuttavia, risultano “singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo”, giacche' l’indeterminatezza consentita sul numero degli interventi non puo' estendersi anche alla tipologia degli stessi, non essendo ammissibile una previsione contrattuale comprendente la totalita' dei possibili interventi manutentivi (cfr. A.V.C.P., deliberazione 13 giugno 2006 n. 22 e determinazione 23 novembre 2005 n. 9, cfr. A.V.C.P., deliberazione 14 novembre 2006 n. 86).

La seconda questione sottoposta all’esame dell’Autorita' riguarda la legittimita' del capitolato tecnico, nella parte in cui dispone l’applicazione di una penale per l’ipotesi del mancato raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Indicazioni sulla determinazione di quest’ultima possono essere tratte dal D.P.R. n. 207/2010, che regola le penali da ritardo, commisurandole all’ammontare netto contrattuale e all’entita' delle conseguenze legate all’eventuale ritardo dell’adempimento (art. 145, comma 3).

Nel caso di specie la penale in questione non sembra rispettare quest’ultimo vincolo, in quanto la stessa non è posta in relazione all’entita' delle conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da A. e da B. s.p.a. – Affidamento convenzione per il servizio integrato di energia per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – Importo a base di gara 984.500.000,00 euro – S.A.: Consip spa

Convenzione Consip – Lavori di manutenzione straordinaria – Determinatezza oggetto dell’affidamento – Quantificazioni delle penali.

BANDO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PIU' RESTRITTIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Rappresenta orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.