Art. 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice.

4. Ai fini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all'articolo 91, comma 3, del codice, l'affidatario della progettazione é tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice. ]
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Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI TECNICI – SERVIZI DI PUNTA - ANALOGIA

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

L’art. 252 del D.P.R. 207/2010 ricomprendeva fra i servizi di architettura ed ingegneria quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano di sicurezza e coordinamento e le attività tecnico amministrative concernenti la progettazione.

La predetta norma è stata espressamente abrogata dal D.Lgs 50/2016 e sostituita dall’art 3 comma 1 lett. vvvvv) del predetto decreto il quale, invece, definisce più genericamente la predetta tipologia di servizi come “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Sulla scorta di tale modifica normativa l’ANAC ha condivisibilmente ritenuto che nell’attuale contesto normativo possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione: a) che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una particolare qualifica professionale; b) che l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante contratto di conferimento dell’incarico e relative fatture di pagamento (comunicato del Presidente dell’ANAC del 14/12/2016 il cui contenuto è stato ripreso nelle linee guida n. 1).

Il Comune di Arezzo afferma che, in ogni caso, servizi di consulenza non potrebbero essere spesi per la dimostrazione attinente la esecuzione dei contratti di punta previsti dalla lex specialis.

Anche tale argomento non convince atteso che, come parimenti chiarito dall’ANAC, i contratti di punta non devono necessariamente riguardare prestazione identiche a quelle oggetto di affidamento; e ciò in linea con la ratio del requisito speciale che è volto a selezionare imprese che abbiano dato esecuzione a contratti di importo significativo e non si limitino a raggiungere le previste soglie di fatturato attraverso una serie di micro contratti.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ESPLETATI ED ULTIMATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

La disposizione dell’art. 263, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 testualmente recita: «I servizi di cui all’articolo 252 (attinenti all’architettura e all’ingegneria; n.d.e.) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’art. 234, comma 2. (…)».

Pertanto, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, valutabili ai fini dell’integrazione dei menzionati requisiti, sebbene potessero riferirsi ad appalti di lavori ancora in corso, dovevano essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e, in caso di inizio dei lavori in epoca precedente, era valutabile la parte del servizio ultimata e approvata nello stesso periodo.

La prescrizione dell’ultimazione dei servizi (o di parte degli stessi, qualora iniziati prima) nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneita' e dell’affidabilita' tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere – come invece avvenuto nell’impugnata sentenza – con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

MINIMI TARIFFARI - RIBASSO PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Sulla base dell’evoluzione normativa dovuta al d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 2006, in materia di minimi tariffari, viene riconosciuto ammissibile un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie sostenendo che tale ribasso non grava sulle prestazioni principali. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999; e per altro verso, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.

RIBASSO DELL'OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Non può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. E ciò perché, per un verso, le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554.1999; e per altro verso, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricomprese nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.

L’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie.

RIBASSO 100% PRESTAZIONI ACCESSORIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie se non è vietato dal disciplinare di gara è ammissibile. Nel caso in esame il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto, un importo per prestazioni tecniche principali ed un importo per le prestazioni accessorie, precisando altresì che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie. Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20%, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie. Non sussiste inoltre una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superiore al 20 %. Le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E TARIFFE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Se i partecipanti alla gara per l’affidamento di progettazioni hanno dimostrato, con precisi dati, forniti sia in primo grado, sia in appello, che la riduzione offerta era la percentuale calcolata con riguardo ai “minimi tariffari” ed alle spese non ridotte, alle “prestazioni speciali”, ridotte del 20%, ed alle “prestazioni accessorie”, ridotte – solo queste – del 100%, queste ultime, dato il loro carattere accessorio, sono appunto legittimamente rinunciabili: esse sono le “prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe”, secondo quanto dispone l’art. 50, comma 3, lett. b), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, vale a dire il regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici n. 109 del 1994. E, appunto perché non previste dalle tariffe, non sono soggette alla limitazione di cui all’art. 4 del d.l. 69/1989, più volte sopra citato.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/10/2011 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

L’art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che ai servizi di cui all’art. 252 dello stesso D.P.R., con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in merito cioè alla cauzione provvisoria e definitiva. Dovendo predisporre un bando per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un’opera pubblica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione dei lavori, occorre prevedere l’obbligo per i concorrenti di presentare in sede di offerta cauzione provvisoria limitatamente al 2% dell’importo a base di gara relativo alle attività che non sono escluse dal citato art. 268? (in questo caso la DL?) Se il bando dovesse prevedere solo la possibilità di affidare successivamente all’aggiudicatario della progettazione anche la direzione dei lavori, la cauzione provvisoria sarebbe dovuta?