Art. 253 Limiti alla partecipazione alle gare

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista é amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura é articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ATI - VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

La validità della costituzione di un'ATI va giudicata solo con riferimento al momento della formulazione dell'offerta, per cui sono legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione.

Nei raggruppamenti temporanei partecipanti a gare di progettazione, la figura del giovane ingegnere partecipante come progettista, imposta dall'art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010 non è soggetta all'applicazione dell'art. 261, comma 7, dello stesso testo sulle percentuali minime di possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai mandanti e ai mandatari.

La legge non richiede che la presenza del "giovane progettista" assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

SERVIZI INGEGNERIA - REQUISITI PERTINENTI ALLE OPERE - LEGITTIMO

ANAC SENTENZA 2015

Le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita' sia almeno pari a quello dei servizi da affidare e che tale criterio è confermato dal menzionato articolo 8 del d.m. n. 143/2013, evidenziando altresi' che tali considerazioni, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilita'”, non appaiono estensibili invece ad ulteriori categorie in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificita'.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal RTP Arch. V –Arch. E– Ing. G – Procedura aperta per l’affidamento servizio di direzione lavori, misura, contabilita', coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza dei monumenti ai caduti. Importo a base di gara euro: 133.960,80. S.A.: Comune di V.

GIOVANE PROGETTISTA NON NECESSITA DI COMPETENZE PROFESSIONALI

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2015

In linea con la giurisprudenza piu' recente del Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza n. 2048 del 23 aprile 2015), che ha chiarito come la presenza della figura del “giovane progettista” nel raggruppamento temporaneo di professionisti sia imposta, ai fini della partecipazione alla gara, dagli artt. 90 co. 7 d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010: tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e proprio a tal fine impone che al giovane professionista sia assegnato uno specifico ruolo in qualita' di progettista. Ciononostante, si legge nella citata sentenza “la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilita' professionali: egli, nonostante cio', non puo' essere equiparato all’operatore economico che sottoscrivera' l’appalto e, dunque, non dovra' fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo”. Per le medesime ragioni, la conclusione puo' essere estesa anche al possesso dei requisiti professionali, la necessita' della dimostrazione dei quali appare ragionevole e conforme allo scopo della norma escludere proprio in ragione del fatto che la partecipazione del giovane professionista è finalizzata a garantire a quest’ultimo l’incremento di quelle competenze professionali che non puo' vantare per poter partecipare singolarmente alla gara.

PROGETTISTA JUNIOR - OBBLIGHI DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

La responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.

Come è concordemente riconosciuto, la ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessita' di verificare la complessiva affidabilita' dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulera' il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523; id. sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36): la disposizione si rivolge, dunque, ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico.

Da quanto sopra esposto, è agevole notare il differente piano di su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettivita'.

Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilita' professionali: egli, nonostante cio', non puo' essere equiparato all’operatore economico che sottoscrivera' l’appalto e, dunque, non dovra' fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo. Infatti, pur assumendo la qualifica di “giovane progettista”, risulta pur sempre un dipendente della mandataria del R.T.P. e non puo', soltanto per questo motivo, essere obbligato a garantire la stazione appaltante circa le sue qualita' morali: diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare la necessita' di sottoscrizione della dichiarazione ex art. 38, da parte di ogni singolo dipendente dei vari soggetti facenti parte del R.T.P. con gravi ripercussioni sia in termini di speditezza dell’azione della stazione appaltante, sia di illegittima applicazione analogica di cause di esclusione dalla gara.

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEL GIOVANE PROGETTISTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2013

L’art. 253 del d.P.R. 5-10-2010 n. 207, recante il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevede che, in attuazione dell'art. 90, co. 7, del codice, “i raggruppamenti temporanei … devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento puo' essere: … b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA …”.

La disposizione in esame - che, in virtu' della sua cogenza, non puo' essere disapplicata dalla lettera di invito e, pertanto, deve trovare applicazione nonostante il silenzio della normativa di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15/7/2013, n. 3811) - prevede dunque l’obbligo di contemplare un giovane professionista “quale progettista”, diversamente dall’abrogato art. 51, co. 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, che si limitativa a richiedere la “presenza” di un tale professionista nell’ambito del raggruppamento temporaneo. Cio', evidentemente allo scopo di incentivare la maturazione di una effettiva esperienza professionale con la partecipazione alla progettazione oggetto dell’incarico da affidare.

L’art. 90, co. 7, del codice dei contratti pubblici, richiamato nel citato art. 253, nel prevedere che “… il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee …”, dispone anche che l'incarico “deve essere espletato da professionisti … nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

Se ne deve desumere, pertanto, che i progettisti incaricati, ivi compresi quelli “giovani”, devono essere nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.

Orbene, l’art. 46, co. 1, del d. lgs. n. 163, che consente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, alle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, non puo' trovare applicazione per modificare o integrare l’offerta presentata.

REQUISITI NEI RTP DEL GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR CALABRIA SENTENZA 2013

Nel caso di professionisti, indicati dall'impresa partecipante alla gara pubblica per l'assegnazione di un appalto di lavori come incaricati della progettazione, non è richiesta agli stessi l'onere della specificazione delle parti a ciascuno di essi assegnata, trattandosi di un raggruppamento ausiliario chiamato in avvalimento per lo specifico compito della progettazione (cfr. Cons. Stato n. 2454 del 2011). La necessita' della precisa indicazione delle attivita' assegnate a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo di imprese sta proprio nell'esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attivita' (cfr. Cons. Stato n. 2454 del 2011). Per contro, nel caso di specie, non si tratta di una ripartizione di lavori, ma di un'unica attivita', appunto quella della progettazione, per la quale la questione della ripartizione non ha alcun senso e non e' rispondente alla ratio sottostante alla necessita' della specificazione.

Nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come associato, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista la finalita' promozionale della previsione normativa (Tar, Calabria, Reggio Calabria, n. 744 del 2012 e n. 268 del 2013).

Per ricomprendere la relazione geologica e il computo metrico nell'affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione di opera pubblica, non è sufficiente il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operando alcuna eterointegrazione automatica ai sensi dell'art. 24 del Dpr n. 207 del 2010, poiche' è viceversa necessario che la stazione appaltante definisca, nel bando o nel disciplinare di gara, i requisiti di qualificazione dei concorrenti e i documenti che devono essere presentati (cfr. TAR Puglia, Bari, n. 1958 del 2012 e n. 118 del 2013).

VERIFICA PROFESSIONALITA' RICHIESTE NEL BANDO - INTERPRETAZIONE CLAUSOLE BANDO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Il bando ha richiesto espressamente due specifiche professionalita', in particolare quella di uno storico dell’arte e quella di un architetto/ingegnere, con esperienza nei parchi fluviali.

E’ incontroverso che la Dott.ssa A, professionista inserita nel gruppo dell’aggiudicataria, sia priva del titolo di storico dell’arte e che tale titolo sia viceversa tassativamente richiesto dal bando di gara, senza la previsione di alcuna equipollenza sul piano formale e, tantomeno, su quello sostanziale.

Cio' posto, erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l’ampio bagaglio culturale della Dott.ssa A, specificamente rivolto al settore dei beni culturali, e i numerosi titoli dalla stessa posseduti, sostanzino comunque il requisito di esperienza richiesto dal bando e funzionalizzato all’oggetto della gara.

Nella specie, infatti, gravava sull’amministrazione l’obbligo di verificare l’esistenza sul piano formale delle specifiche figure professionali tassativamente indicate nel capitolato, e non di verificare se le esigenze richieste dal tipo di cottimo in gara potessero essere soddisfatte anche da altre figure professionali o da conoscenze e competenze aliunde acquisite da soggetti privi del titolo richiesto.

Non v’è dubbio, pertanto, come la verifica del rispetto delle competenze previste dal bando al di fuori delle professionalita' all’uopo indicate, come nella specie avvenuto, costituisca una palese violazione della lex specialis, sostanziandosi nell’esercizio da parte della commissione di gara di un potere discrezionale , diverso dalla valutazione dell’offerta tecnica ad essa spettante, che non le è attribuito.

INCOMPATIBILITÀ DEL PROGETTISTA, GIÀ PRELIMINARMENTE INCARICATO DALLA S.A. A PARTECIPARE ALLA GARA

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA 2011

I casi di incompatibilita' a partecipare, da parte di chi abbia redatto il progetto, sono limitati al rispetto della puntuale previsione normativa , tanto piu' che le cause di incompatibilita' sono di stretta interpretazione in quanto limitative della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita e non sono possibili estensioni analogiche (cosi' anche TAR Piemonte n. 1510/2008 cit.) e, sotto il secondo profilo, che devono essere presenti, nel caso concreto, e non in astratto, "indizi seri, precisi e concordanti" a che il partecipante alla gara abbia avuto un flusso di informazioni tale da falsare la concorrenza ( TAR FVG 13 ottobre 2008, n. 576).

La consulenza di soggetti esterni, da parte di una societa' di ingegneria, non appare preclusa da alcuna disposizione normativa, essendo al riguardo del tutto incongruo ed inconferente il rinvio all'art. 53 del D.P.R. 554/1999 (poi trasfuso all'art. 254 del D.P.R. 207/2010), che regolamenta l'organigramma delle societa' di ingegneria ma non preclude loro la facolta' di avvalersi nel corso di singole gare d’appalto anche di consulenze esterne, ferma restano la responsabilita' personale del direttore tecnico e la responsabilita' della societa' stessa nella effettuazione delle prestazioni poste a base di gara.

GIOVANE PROFESSIONISTA ALL'INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ITALIA SENTENZA 2010

L’art. 51 c. 5, del d. P.R. n. 554 del 1999 stabilisce che «ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, com>ma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro di residenza”.

Anche ad aderire ad una (non condivisa) lettura del contenuto normativo di cui all’art. 51 comma 5 citato nel senso proposto dalla controinteressata, ossia valutando la presenza del cd. «giovane professionista» quale avente esclusiva finalita' promozionale, tale peculiare connotazione non potrebbe, in tesi, svalutare il senso complessivo delle prestazioni del giovane professionista, il quale è comunque chiamato ad esercitare una vera e propria attivita' professionale all’interno della compagine di appartenenza. Appare pertanto evidente che la presenza o meno di siffatto professionista refluisce, ancorche' indirettamente, sulle prestazioni che il contraente privato deve eseguire nei confronti della p.a.

La circostanza che, nel caso di specie, il giovane professionista non sia stato indicato nell’ambito delle giustificazioni preventive, e, ancor di piu', che lo stesso sia privo di «retribuzione», da' conto, ad avviso del Collegio, della sostanziale «assenza» dello stesso che, seppur originariamente indicato in sede di partecipazione alla gara, è poi venuto meno con il contestuale inserimento di altri due tecnici (non «giovani» nell’accezione ex art. 51 d. P.R. n. 554 del 1999).

Sul punto ben conosce il Collegio l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali. Cio' precisato, ritiene, tuttavia, il Collegio che occorra distinguere tra la mera partecipazione del professionista all’associazione temporanea, e la consistenza ed il significato del suo apporto professionale.

Ed invero, va ritenuto che l’apporto partecipativo del giovane professionista, ancorche' a titolo «promozionale», non possa ridursi ad una mera attivita' assimilabile ad una sorta di tirocinio (ed in tal senso, nel caso di specie, depone la mancanza di remunerazione), dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunita' per l’espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell’A.T.I., a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, piu' o meno direttamente, responsabilita' contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera piu' o meno significativa all’associazione temporanea medesima.

D’altronde, se si guarda alla ratio ed alla finalita' della norma, viene in rilievo come l’intendimento del legislatore sia stato, ad avviso del Collegio, quello di garantire ai cd. giovani professionisti - attraverso lo strumento in discussione, che costituisce un modo per avviare gli stessi, di regola privi di qualsivoglia curriculum professionale, al mondo lavorativo - l’acquisizione di un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter «spendere» in successive procedure di gara ovvero nella propria attivita' libero-professionale complessivamente intesa: orbene, tale finalita' non puo' che essere realizzata con un ruolo professionale attivo con il quale, in verita', l’assenza di remunerazione - ove a tutto concedere si volesse ritenere, quanto alla procedura per cui è causa, effettivamente esistente la predetta figura - appare del tutto incompatibile.

REFERENZE BANCARIE - INCARICO PROGETTAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2009

Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali (C.d.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).

La referenza non è una fideiussione, bensi' una generica attestazione del credito di cui gode un soggetto; e, diversamente dalla fideiussione, puo' giuridicamente responsabilizzare il dichiarante solo in via extracontrattuale, perchè non è un contratto. Ne deriva che non esiste alcuna formula specifica da utilizzare nel rilascio delle c.d. referenze bancarie, nè alcun contenuto minimo di queste ultime, la cui idoneita' è pertanto discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante.

ATI TRA IMPRESA E PROFESSIONISTA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nella fattispecie in esame, si discute sull’illegittimita' dell’ammissione di un concorrente basata sulla considerazione che, avendo la F. s.r.l. partecipato alla gara in costituenda associazione temporanea di imprese avente come mandante l’arch. Di C., non sarebbero state rispettate le regole riguardanti tale forma di partecipazione.

Il professionista associato ad un’impresa è pur sempre un concorrente e sussistono dei principi fondamentali che valgono per qualsiasi concorrente, indipendentemente dal fatto che sia o meno un’impresa, come è dimostrato dalla circostanza che la sussistenza di determinati requisiti di partecipazione deve essere comprovata (all’atto della partecipazione mediante autocertificazioni) anche nella gare per l’affidamento della progettazione tra professionisti.

Tra tali requisiti assumono un’importanza particolare, ai fini di una corretta procedura di gara, quello di non concorrere, in caso di associazione, alla medesima procedura anche singolarmente o in altra forma associata e quello di non trovarsi in situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese (requisiti previsti, rispettivamente dall’art.13, comma 4 e dall’art. 10, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n.109, norme applicabili all’epoca dello svolgimento della gara). Del resto, requisiti del genere sono espressamente previsti dall’art. 51 del 21 dicembre 1999 n.554 anche per le gare di progettazione tra professionisti.

Non si può sottacere che lo stesso architetto era consapevole della sua qualita' di vero e proprio concorrente, tanto che aveva sottoscritto l’offerta economica ed aveva reso tutte le altre dichiarazioni previste, omettendo solo quelle che si riferivano ai predetti requisiti (che peraltro erano state espressamente menzionate nel facsimile di domanda di partecipazione alla gara, allegato al bando).

La mancanza di tali fondamentali dichiarazioni rende illegittima la partecipazione alla gara della costituenda associazione in questione.

Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, l‘inammissibilita' del ricorso originario per mancanza di interesse della F. s.r.l., non avendo la medesima titolo a partecipare alla gara e non potendo conseguentemente aspirare all’aggiudicazione.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

RTI E PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

L’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di “presenza”. D’altronde, se la volontà del Legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l’associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l’art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l’art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

L'art. 17, co. 8, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e l'art. 51 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, intesi a promuovere la presenza di un "giovane professionista" (cioè abilitato da meno di cinque anni) nei raggruppamenti concorrenti in gare per l'affidamento di progettazione di opera pubblica, non precisano la portata della "presenza" richiesta e pertanto, tenuto anche conto, sul piano logico, della natura volontaristica dell'istituto dell'associazione tra professionisti alla luce del principio dell'autonomia privata, vanno interpretati nel senso che nel raggruppamento dev'essere inserito il "giovane professionista", ma non necessariamente in qualità di autonomo raggruppato.

CLAUSOLA AMBIGUA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

Il soggetto, che partecipa come professionista singolo ad una procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con obbligo di redazione di una relazione geologica ed effettuazione di indagini geognostiche e geotecniche, essendo privo di capacità professionale per sottoscrivere la relazione geologica, non può essere escluso se non ha costituito con il redattore della relazione geologica una associazione professionale nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, né espresso la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo. Avendo egli partecipato alla gara come professionista singolo, non era infatti tenuto a produrre i curricula dei collaboratori, dei quali era, comunque, responsabile. In effetti il bando dispone che la busta B dovrà contenere “i curricula dei professionisti che svolgeranno i servizi”. Tale disposizione, secondo il suo tenore letterale, deve ritenersi riferita alla ipotesi di partecipazione delle associazioni di professionisti, anche perché i collaboratori sono indicati dallo stesso disciplinare come responsabili dei settori. Pertanto, appare corretto che il soggetto, essendosi presentato come professionista singolo, abbia prodotto solo il suo curriculum. In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile una diversa lettura della disposizione in questione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, trattandosi di una clausola ambigua, essa deve essere interpretata nel senso in cui favorisce la più ampia partecipazione alla gara e che, in conseguenza, l’amministrazione avrebbe potuto semmai pretendere la regolarizzazione della documentazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/09/2006 - INCARICHI PROFESSIONALI

Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.