Art. 151 Sicurezza nei cantieri

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.]
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Giurisprudenza e Prassi

FUNZIONI COORDINATORE SICUREZZA - OBBLIGO VISITE PERIODOCHE IN CANTIERE

ITALIA SENTENZA 2011

Le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformita' al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e cio' a maggior garanzia dell'incolumita' dei lavoratori.

L'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/11/2006 - COORDINATORE SICUREZZA

L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.


QUESITO del 20/11/2006 - COLLAUDO

L'Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di una piccola lottizzazione (€. 62.000) realizzate a scomputo degli oneri da parte di privati. E' possibile affidare l'incarico di collaudo al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? (incarico affidata dalla ditta lottizzante). L'attività di coordinatore della sicurezza può essere considerata al di fuori di quelle previste dal punto c) comma 4 dell'art. 188 del DPR 554/1999?