Articolo 61. Contratti riservati.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2. comma abrogato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

4. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. comma abrogato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 61 reca sia disposizioni relative ai contratti riservati per l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili o svantaggiate. Il comma 1 dispone che le stazioni appa...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Si effettuano delle mere modifiche di drafting al comma 1. • Il nuovo comma 2-bis nell’ottica di favorire la partecipazione agli affidamenti anche delle MPMI, preved...
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Giurisprudenza e Prassi

GARE FINANZIATE CON FONDI PNRR - OBBLIGO DI CLAUSOLE DI PARITA' OCCUPAZIONALE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Osserva questo collegio che, la gara bandita dal Comune di omissis non è finanziata, nemmeno in parte, con fondi PNRR, come risulta dall’art. 3 del disciplinare di gara, bensì con risorse di cui al PR omissis Fesr 2021 – 2027, per i quali non è previsto il descritto obbligo di assicurare l’occupazione giovanile e femminile.

L’infondatezza della censura emerge altresì considerando che tale obbligo di assunzione è previsto dall’art. 61 del C.C.P, il quale dispone che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara strumenti idonei a realizzare pari opportunità generazionali e di genere. Tale norma, al comma 4, rinvia all’allegato II.3 del Codice, per l’individuazione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere. Proprio quest’ultimo prevede che è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni all’occupazione giovanile e femminile. La procedura indetta dal Comune omissis, però, non rientra tra i “contratti riservati” – vale a dire le procedure bandite dalle Stazioni appaltanti riservando il diritto di partecipazione a determinate categorie di operatori economici – espressamente disciplinati dall’art. 61 del C.C.P., che risulta, a seguito di queste considerazioni, infondatamente invocato da parte ricorrente principale.

Quindi l’obbligo di procedere alla dichiarazione sopra citato è previsto dalla legge (ad essa conformandosi il fac simile di domanda di partecipazione alla gara in esame), solo per le gare relative a interventi finanziati con fondi del PNRR e con riferimento ai contratti riservati. Ai fini della sussistenza dell’obbligo anche per le gare relative a interventi non finanziati con fondi del PNRR la ricorrente principale ha invocato il contenuto del Disciplinare, che prevede l’assunzione di tale obbligo a pena di esclusione. Tuttavia il Collegio ritiene che il Disciplinare di gara non avrebbe potuto sanzionare con l’esclusione dalla procedura l’omessa assunzione di un impegno che la legge (e coerentemente anche il modulo di partecipazione alla gara, alla lettera j) non prevede. Diversamente, sarebbe violato il principio di tipicità dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche, conseguendone una clausola escludente del bando tamquam non esset.

PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALI NEGLI APPALTI CON RISERVA DI ESECUZIONE SOCIALE (61.1)

TAR UMBRIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

La distinzione tra riserva di partecipazione e riserva di esecuzione comporta che, qualora la stazione appaltante scelga la seconda opzione, non sussiste alcun requisito soggettivo di scopo sociale in capo ai concorrenti, rilevando l'impiego dei lavoratori svantaggiati esclusivamente come modalità obbligatoria di esecuzione contrattuale. Ai fini della verifica di anomalia dell'offerta, la valutazione di congruità deve essere parametrata sulla durata naturale del contratto, senza che l'aggiudicatario sia tenuto a giustificare analiticamente i costi per i periodi coperti da mere opzioni di proroga o rinnovo non ancora esercitate.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER RIAMMISSIONE DEL CONCORRENTE PREVIAMENTE ESCLUSO (71.1)

TARCAMPANIA - NAPOLI Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Si configura la cessazione della materia del contendere qualora la stazione appaltante, dando seguito a un ordine cautelare, riammetta pienamente alla procedura di gara un concorrente precedentemente escluso per mancato sopralluogo, permettendogli l'adempimento tardivo e la successiva valutazione dell'offerta tecnica, con ciò esaurendo ogni profilo di interesse alla decisione di merito sulle clausole della lex specialis impugnate.

IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO PER CLAUSOLE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI (61.1)

TAR TOSCANA Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

È irricevibile per tardività il ricorso avverso l'esclusione fondato sulla contestazione di una clausola della lex specialis che richiedeva, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione a specifiche sezioni dell'Albo delle cooperative sociali, qualora tale clausola risultasse immediatamente preclusiva della partecipazione per l'operatore economico. L'onere di impugnazione immediata del bando sussiste per tutte le clausole che impediscono la partecipazione, ivi inclusi i requisiti soggettivi di idoneità professionale non posseduti dal concorrente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E APPALTI RISERVATI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (61.3)

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la clausola della lettera d'invito che richiama l'iscrizione in registri specifici delle cooperative sociali non può essere interpretata come causa di esclusione automatica per le società di capitali se la stazione appaltante non ha formalmente attivato il regime di appalto riservato. La riserva costituisce un'eccezione al sistema generale e richiede una motivazione espressa e una puntuale indicazione nella lex specialis, senza la quale deve prevalere il criterio interpretativo che garantisce la massima partecipazione dei concorrenti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/05/2023 - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ALL. II. 3

L’art. 61 comma 1 del D.lgs. 36/2023 riproduce, all’articolo 1 comma 1, il comma 1 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. Al comma 2 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”. Al comma 3 che “Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati” ed al comma 4 che “In sede di prima applicazione del codice, l’Allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”. L’Allegato II.3 al Nuovo Codice dei Contratti intitolato “Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)” riproduce, delegificandoli, all’art. 1, il comma 2 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 (in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati), e, nei commi successivi, le disposizioni già contenute nell’art. 47 del D.L n. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC. Ed invero, ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 dell’Allegato II.3, l’appaltatore, diverso da quelli indicati all’art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all´Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell´intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all´art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La violazione dell’obbligo di cui all´art. 1 comma 2 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell’All. cit, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Ai sensi dell´art. 1 comma 4 ultimo cpv dell’Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. L’allegato citato prevede che in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, l’Amministrazione committente applica penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Ora, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, in riferimento all’Allegato II.3 si legge testualmente quanto segue: “Questo allegato, in attuazione dell’art. 61 del nuovo codice, riproduce delegificandoli, all’arti. 1, il comma 2 dell’art. 112 del vigente decreto legislativo n. 50/2016 (in tema di appalti riservati per gli operatori economici che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati), e nei commi successivi le disposizioni già contenute nell’art. 47 del d.l. n. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, che vengono stabilizzate ed estese a regime a tutti i contratti pubblici, in attuazione di apposito criterio di delega”. Sebbene, pertanto, l’All. II.3 sia formulato in attuazione del richiamato art. 61 del D.lgs. 36/2023 che regola gli appalti “riservati”, tuttavia la Relazione di accompagnamento al Nuovo Codice - che, come si legge nella Relazione medesima, rappresenta “un materiale della legge” (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l’uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle “linee guida non vincolanti” – in riferimento al richiamato All.II.3 ed alle relative disposizioni riproduttive di quelle già contenute nell’art. 47 del D.L. 77/2021 in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, afferma che le dette disposizioni “vengono stabilizzate ed estese a regime a tutti i contratti pubblici, in attuazione di apposito criterio di delega”. Il tenore della Relazione nella parte sopra riportata, pertanto, induce a ritenere che le disposizioni del citato All. II.3 si debbano estendere a regime a tutti i contratti pubblici e non solo a quelli finanziati con le risorse PNRR o PNC come fin qui disposto dall’art. 47 del D.L. 77/2021. Se così fosse a partire dal 1°luglio 2023, le Stazioni Appaltanti nei bandi di gara, salva la facoltà di deroga consentite nei limiti di cui al comma 7 dell’art. 1 dell’All. II.3, sarebbero tenute a conformare le procedure di gara alle previsioni del richiamato All. II.3 per tutti i contratti pubblici, non solo per quelli finanziati con risorse PNRR e PNC come invece fin qui previsto dal cit. art. 47 del D.L. 77/2021. Ciò premesso, ritenuto che l’art. 61 del Codice, sebbene collocato nella Parte II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI, regola i soli appalti riservati, ritenuto altresì che il comma 1 dell’Art. 57 del Codice (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) prevede che “1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.”, tutto ciò premesso e ritenuto si chiede a Codesto Ministero di esprimere il proprio autorevole parere in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’All. II.3 del D.lgs. 36/2023 ai soli appalti riservati di cui all’art. 61 del Codice dovendo, negli altri casi, farsi riferimento alle previsioni di cui all’art. 57 comma 1 del Codice, oppure se le previsioni di cui all’Allegato II.3 debbano ritenersi estese a regime a tutti gli appalti pubblici anche non riservati e non finanziati con risorse a valere sul PNRR o sul PNC.