Articolo 47. Consiglio superiore dei lavori pubblici.
1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall’Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall’Osservatorio del collegio consultivo tecnico.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell’opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.
4. Le ulteriori competenze, l’organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell’allegato I.11. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
SPIEGAZIONE
L’articolo 47 detta disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il criterio di delega di riferimento per la norma in esame è qu...
NOVITA’ CORRETTIVO
ALLEGATO I.11
• Si modifica l’allegato I.11 del Codice, che disciplina l’organizzazione, le competenze, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni del Consig...
LEGITTIMA LA REVOCA DEL BANDO PER SOPRAVVENUTA INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI VERIFICA SISMICA
TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione
È legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto per servizi di ingegneria sismica adottato dopo l'aggiudicazione e prima del contratto, qualora intervengano nuove linee guida tecniche (nella specie del CSLLPP) che declassificano gli immobili interessati, rendendo le verifiche non più obbligatorie; in tale scenario, il perseguimento del preminente interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse finanziarie prevale sull'affidamento degli operatori economici aggiudicatari.
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER ABROGAZIONE DELLA NORMA ATTUATA DALL'ATTO IMPUGNATO (47.1)
TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis
Il ricorso proposto avverso atti di regolazione generale adottati in attuazione di norme abrogate dal nuovo Codice dei contratti pubblici deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la sopravvenuta disciplina legislativa rechi una regolamentazione differente e gli atti impugnati non siano più suscettibili di ulteriore applicazione futura.