Art. 144. Servizi di ristorazione

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. si veda anche quanto disposto dal comma 3 art. 1 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.

3. L'attività di emissione di buoni pasto, consistente nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonchè gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. DM SVILUPPO ECONOMICO del 7-6-2017 n. 122 in vigore dal 9-11-2017; modificato dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020, di conversione del DL 76/2020

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, poi modificata dalla L. 91/2022 in vigore dal 16/7/2022

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti; lettera sostituita dalla L. 91/2022 in vigore dal 16/7/2022

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. inserito dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020, di conversione del DL 76/2020

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 144 (Servizi di ristorazione) disciplina le modalità di aggiudicazione dei servizi di ristorazione, stabilendo che sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta più vantaggiosa. R...

Commento

L'articolo 144, attuativo dell'allegato IX della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 1 lett. gg), della legge n. 11 del 2016, dispone che i servizi di ristorazione sono aggiudicati esclusivamente sul...
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Giurisprudenza e Prassi

LA DISTANZA PER IL CHILOMETRO ZERO SI CALCOLA IN LINEA D'ARIA (144.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di appalti pubblici, l'attribuzione del punteggio premiale per prodotti a chilometro zero, laddove la norma faccia riferimento al raggio di distanza, impone il calcolo della stessa in linea d'aria. Ai fini della prova della qualifica di produttore primario, l'attività effettivamente svolta dal fornitore può essere desunta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale, non rilevando esclusivamente l'attività classificata come prevalente, purché vi sia un nesso di strumentalità o subordinazione con il servizio oggetto dell'appalto.

PREVISIONE EX LEGE DI UNO SCONTO INCONDIZIONATO: NON SI RITIENE VIOLATO IL DIRITTO EUROPEO

TAR EMILIA PR SENTENZA 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

In definitiva, secondo questo collegio, la previsione di un limite ex lege allo “sconto incondizionato” tutela sia la concorrenza “nel mercato”, introducendo uno strumento di forte riequilibrio di condizioni di mercato in passato svantaggiate a danno degli esercenti e consentendo l’espansione del mercato dei servizi sostitutivi di mensa, sia la tutela della concorrenza “per il mercato”, in quanto crea un sistema virtuoso di competizione concorrenziale non solo tra gli esercenti convenzionati, ma anche tra gli stessi operatori economici che emettono i buoni pasto, i quali potranno formulare proposte contrattuali competitive ai datori di lavoro anche in ragione dell’allargamento della pletora degli esercenti interessati al convenzionamento. Dal che, come anticipato, l’assenza dei denunciati contrasti con la disciplina eurounitaria e la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità.

I FONDI INTERPROFESSIONALI SONO ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO SOGGETTI AL CODICE DEI CONTRATTI (118.2)

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono qualificabili come organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della normativa sugli appalti. La natura pubblica delle risorse gestite e la soggezione al potere di vigilanza ministeriale impongono il rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici per la selezione di fornitori di beni e servizi, indipendentemente dalla loro natura privatistica.

RISTORAZIONE DELLA MENSA COMUNALE - PREVALENZA PRODOTTI ITALIANI

TAR FRIULI SENTENZA 2019

Le specifiche tecniche in questione, costituenti parte integrante e sostanziale del c.s.a. ai sensi dell’art.11 dello stesso, accettate incondizionatamente e senza riserve con la presentazione dell’offerta (vedi art. 15.4.1, punto 6, del Disciplinare di gara – all. 003-7 fascicolo doc. Comune di Sacile in data 20/3/2019), anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 del Disciplinare (“L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. Ambiente e tutela del territorio 25 luglio 2011, recante ”) e 21 del c.s.a. (“Le derrate utilizzate per la preparazione dei pasti devono possedere le caratteristiche indicate nell’allegato B al presente capitolato”), prevedevano, infatti, espressamente:

a) alla voce “Cerali e derivati – pane fresco comune” (pag. 2), che “Il pane fornito deve essere garantito di produzione italiana giornaliera”;

b) alla voce “Carni – requisiti minimi delle carni bovine” (pag. 7), che “devono provenire da bovini nati, allevati in Italia, macellati e sezionati in stabilimenti italiani autorizzati CE”;

c) alla voce “Requisiti comuni a tutte le derrate” (pag. 1), che “Ai sensi di quanto previsto dai … il concessionario deve utilizzare per la preparazione dei pasti e fornire… prodotti provenienti da agricoltura biologica specificatamente richiesti per ogni preparazione giornaliera del menù: -… tutte le verdure surgelate…”;

d) alla voce “Altri prodotti - Miele vergine monofiore integrale” (pag. 31), che il miele stesso “Deve essere di origine esclusivamente italiana…”.

“…le caratteristiche tecniche previste nel capitolato di appalto valgono a qualificare i beni oggetto di fornitura e concorrono… a definire il contenuto della prestazione sulla quale deve perfezionarsi l’accordo contrattuale, di talché eventuali, apprezzabile difformità registrate nell’offerta concretano una forma di , comportante, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e, nel contempo, non rimediabile tramite regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell'offerta siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore materiale…” (Consiglio di Stato, sez. III, 3 agosto 2018, n. 4809; in termini TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 2809 del 2018; TAR Lazio, Roma. Sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016) e che “ai fini dell’esclusione, non è necessaria un’espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l’Amministrazione un valore essenziale” (così ancora Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 565 e TAR Umbria, 1 settembre 2017, n. 563).

Ciò basta, ad avviso del Collegio, a deprivare la ricorrente principale di qualsivoglia interesse a contestare il concreto dispiegarsi della procedura (sul quale solo ha posto la sua attenzione avendo omesso di impugnare espressamente la legge di gara), in quanto, per effetto dell’esclusione che deriva dalla presente pronuncia, rimane priva del titolo necessario per contestarne gli esiti e la legittimità della scansioni procedimentali, dovendo il suo interesse protetto essere qualificato quale interesse di “mero fatto”, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli atti (ex multis Consiglio di Stato n. 570 del 26 gennaio 2018; Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 15 maggio 2017, n. 5775).

SERVIZI DI RISTORAZIONE - DISPONIBILITA’ CENTRO DI COTTURA - VA RIFERITA ALL’IPOTESI DI AGGIUDICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

E' indiscutibile che l’amministrazione debba potere confidare nell’esistenza di una struttura abilitata all’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, ed in particolare del centro cottura per la preparazione dei pasti, presso il quale l’aggiudicatario del servizio potrà operare. Nondimeno, nessun ostacolo alla selezione di un soggetto effettivamente idoneo è ravvisabile nel fatto che questa possibilità legale possa essere conseguita all’esito della procedura di gara, fermo restando la necessità di dimostrare comunque sin dal momento della partecipazione a quest’ultima la disponibilità di una struttura idonea a tal fine. Pertanto, richiedere sin dal momento iniziale che il titolo sanitario sia già stato volturato appare eccessivo rispetto agli interessi dell’amministrazione medesima, perché in questo modo viene posto a carico dell’operatore economico un onere che ben può essere assolto all’esito della procedura di gara sulla base di una mera comunicazione all’autorità competente.