Articolo 121. Sospensione dell’esecuzione.

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4.

4. Fatta salva l’ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 121 disciplina la sospensione dell'esecuzione del contratto al ricorrere di circostanze speciali e imprevedibili che impediscono temporaneamente la prosecuzione dei lavori o a ...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - Nel caso di lavori di importo sopra soglia, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico. CONSIGLI UTILI PER OE -...
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER INSTABILITÀ STRUTTURALE IMPREVISTA DELL’OPERA (107)

TRIBUNALE DI CATANZARO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, è legittima la sospensione dei lavori ordinata dalla Direzione Lavori qualora sopravvengano segnali di instabilità dell'opera che pongano in pericolo l'incolumità pubblica e delle maestranze, non risultando tale evento imputabile a carenza di cooperazione della committente se l'ostacolo non era preventivamente conoscibile senza l'impiego di attività investigative eccezionali.

"d) [...] dalla documentazione versata in atti è emerso che la necessità di procedere alla sospensione è stata determinata da un corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, la quale accertò che, tra il momento della consegna dei lavori e quello della stipula del contratto di appalto, «il muro esistente a gravità in calcestruzzo, già di per sé vetusto, ha dato segnali di instabilità che potevano creare pericoli all’incolumità delle maestranze […]», con conseguente decisione di procedere alla sua demolizione totale per evitare crolli improvvisi durante l’attività lavorativa;

(e) ritiene che tale evento integra una circostanza di “forza maggiore”, rendendo necessario il mantenimento della sospensione dei lavori nonché la proroga del termine per l’ultimazione degli stessi, nel frattempo che fosse approvata la perizia di variante tecnica;

[...]

Infine, si intende sottolineare un ultimo aspetto della vicenda oggetto della presente controversia, e cioè che se è vero che incombe sull’amministrazione il dovere di cooperare con l’appaltatore al fine di rendere possibile l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultimo, ossia nella sostanza l’esecuzione dell’opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte, è anche vero che l’amministrazione, come rilevato dalla giurisprudenza, «non può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere […] ostacoli sopraggiunti e imprevedibili», come l’attrice pretenderebbe nella fattispecie de qua (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.5.2022, n. 7543)."

ONERI PER SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI: NATURA RISARCITORIA - SPETTANO RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI (121)

CORTE D'APPELLO DI PALERMO SENTENZA 2026

I maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore a causa del prolungamento della sospensione dei lavori imposta dalla Stazione Appaltante hanno natura risarcitoria; ne consegue che il relativo credito si qualifica come debito di valore, su cui spettano rivalutazione monetaria e interessi compensativi. In sede di gravame, è inammissibile l'introduzione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio (come la compensazione con penali o crediti da collaudo) non formulate nel giudizio di primo grado.

QUALIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CODICE APPALTI

TAR TOSCANA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Nelle procedure di affidamento di aeroporti minori destinati all'aviazione generale, il rapporto si configura come concessione di beni demaniali e non come appalto di servizi o concessione di servizi pubblici, rendendo inapplicabili le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici salvo espresso richiamo nella lex specialis; pertanto, la stazione appaltante può legittimamente privilegiare il principio del favor partecipationis evitando di richiedere requisiti di esperienza pregressa specifica nel settore.

PRETESE RISARCITORIE DA SOSPENSIONE DEI LAVORI: NECESSARIO ISCRIVERE RISERVA (121)

TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE SENTENZA 2025

L'appaltatore che intenda contestare la legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante, o far valere pretese risarcitorie per i danni derivanti dalla protrazione della stessa, ha l'onere di iscrivere tempestiva riserva nel verbale di sospensione e di confermarla nel registro di contabilità, a pena di decadenza.

"l’appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti" (conforme Cass. 27451/2022).

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO E PREVALENZA DELLA TUTELA PER EQUIVALENTE NEGLI APPALTI PNRR (35.2)

TAR VENETO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Negli appalti finanziati con risorse PNRR, la dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente a seguito del rigetto della domanda cautelare e della stipula del contratto determina l'estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., atteso che il regime speciale di cui all'art. 125 c.p.a. e art. 48 del d.l. n. 77/2021 limita la tutela del concorrente alla sola componente per equivalente economico, svuotando di utilità la pretesa all'annullamento finalizzata al subentro.

NEGAZIONE CASSA INTEGRAZIONE PER SOSPENSIONI CONTRATTUALI RIENTRANTI NEL RISCHIO IMPRESA

TAR BOLZANO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'annullamento in autotutela del provvedimento di concessione della CIGO è legittimo laddove l'istruttoria riveli che la sospensione dell'attività, seppur determinata da fattori esterni, è stata contrattualmente accettata dall'impresa come rischio operativo; in tali ipotesi, trattandosi di recupero di somme pubbliche indebite, l'interesse pubblico è sussistente in re ipsa.

PREVEDIBILITÀ DELLE INTEMPERIE STAGIONALI ESCLUDE IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (11.2)

TAR BOLZANO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Ai fini della concessione dell'integrazione salariale ordinaria, l'imputabilità della sospensione dell'attività lavorativa all'imprenditore deve essere valutata secondo un parametro di diligenza professionale che impone di prevenire gli eventi compresi nella normale alea contrattuale. In zone montane ad alta quota, le temperature sotto lo zero nel periodo invernale non costituiscono un'anomalia eccezionale, ma un rischio calcolabile che impedisce la socializzazione del costo del lavoro tramite ammortizzatori sociali.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/05/2025 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER SOSPESIONI DI DURATA ECCESSIVA (121.5)

Si richiede il seguente chiarimento: l'applicazione del superamento di 1/4 della durata complessiva per l'esecuzione dei lavori, o comunque dei 6 mesi complessivi previsti dal comma 5 in caso di risoluzione del contratto da parte dell'esecutore, nel caso delle sospensioni, deve essere letta in combinato disposto con il comma 2 dell'art. 121 per le sospensioni disposte dal RUP (in caso di necessità o di pubblico intere), o devono essere incluse anche quelle disposte dal direttore dei lavori?


QUESITO del 26/09/2024 - REDAZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE IN CASO DI SERVIZI PARTICOLARMENTE ITERATIVI

In caso di servizi particolarmente iterativi, ossia associati ad un elevato numero di sospensioni e riprese, quali a titolo di esempio il supporto al rup per la verifica di una progettazione in cui la verifica è interrotta più volte per pemettere ai progettisti di eseguire i necessari emendamenti al progetto, è possibile redigere un unico verbale di sospensione a consuntivo del servizio, in sede di ultimazione, invece che un verbale di sospensione ed uno di ripresa ogni qual volta se ne determini la necessità, prevedendolo, magari, già nella lex specialis. Quanto sopra anche alla luce del fatto che l'ordine di sospensione del DL ( e per analogia del DEC) è un atto giuridico e non amministrativo ( Cass. Civ. sez I, 28/09/1998 n. 538).