Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice é redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, é obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
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Giurisprudenza e Prassi

L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RENDE ESIGIBILE IL CREDITO DELL'APPALTATORE MA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE DI ACCETTAZIONE TACITA DELL'OPERA SENZA LA FORMALE CONFERMA DELL'ENTE

TRIBUNALE DI RIETI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, qualora la stazione appaltante non abbia formalmente accettato l'opera attraverso la conferma del certificato di regolare esecuzione, non decade dalla facoltà di sollevare l'eccezione di inadempimento per contrastare l'ingiunzione di pagamento del saldo.

"Lo stesso pronunciamento di legittimità ha quindi elaborato il seguente principio di diritto “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l’eccezione generale di inadempimento, spetta all’appaltatore provare l’esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell’opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l’esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (citazioni testuali di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 2025)."

APPALTO PUBBLICO: COLLAUDO POSITIVO E LIMITI ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

TRIBUNALE AQUILA SENTENZA 2026

In materia di appalto pubblico, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal committente per opporsi al pagamento del corrispettivo è infondata laddove l'opera sia stata oggetto di certificato di collaudo con esito positivo e le difformità lamentate risultino imputabili a scelte progettuali approvate e non ad errori di esecuzione.

"[...] operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98).

[...] per tutti i lavori oggetto dei contratti pubblici è redatto un certificato di collaudo che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il comma 5 della medesima disposizione dispone poi che salvo quanto disposto dall' art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La provvisorietà del primo certificato di collaudo, il quale assume carattere definitivo decorsi 2 anni e due mesi dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione, implica in sostanza che per i due anni e due mesi decorrenti dalla certificazione del collaudo provvisorio la stazione appaltante mantiene inalterata la possibilità di denunciare i vizi e le difformità rilevate nell'immobile. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La denuncia dei vizi e delle difformità deve ritenersi, inoltre, svincolata dal termine di cui all'art. 1667 cod. civ., di talché deve ritenersi tempestiva purché giunga a conoscenza dell'appaltatore entro due anni e due mesi dal collaudo provvisorio.

Di conseguenza, ferma la facoltà della stazione appaltante di denunciare nell'intervallo di due anni e due mesi successivo al collaudo provvisorio, sia i vizi di cui all'art. 1667 che quelli di cui all'art. 1669 c.c., il termine di decorrenza della garanzia di cui all' art. 1669 cod. civ. non decorre dal collaudo provvisorio, ma da quello definitivo."

RITARDO NEL COLLAUDO E RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA STAZIONE APPALTANTE (141)

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di sei mesi previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'emissione del certificato di collaudo ha carattere perentorio; la sua violazione da parte dell'Amministrazione configura un inadempimento che rende esigibile il credito dell'appaltatore per la rata di saldo e obbliga la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni quantificati nei costi di rinnovo delle garanzie fidejussorie.

Le riserve iscritte dall'appaltatore successivamente alla data di ultimazione dei lavori sono tardive e inammissibili, dovendo le stesse essere apposte contestualmente all'insorgenza del pregiudizio nei documenti contabili.

"Dalle predette disposizioni pattuite dalle parti [...] si desume l’inadempimento del [...] tenuto conto che lo stesso ha disatteso il termine perentorio entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, con ciò ostacolando il pagamento della rata di saldo".

OBBLIGHI DI CUSTODIA E MONITORAGGIO POST-COLLAUDO NEGLI APPALTI PUBBLICI (141)

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

L'approvazione, ancorché tacita, degli atti di collaudo non determina la caducazione degli oneri di custodia e conservazione delle opere a carico dell'appaltatore qualora la lex specialis preveda un autonomo periodo di monitoraggio e disponga espressamente che la responsabilità per la tutela dell'impianto permanga sino al formale trasferimento del possesso in capo alla committenza. La mancata esecuzione di tale prestazione accessoria nel periodo successivo al collaudo legittima il rifiuto della stazione appaltante di corrispondere i relativi ratei di compenso.

"Dall’esame organico delle disposizioni del contratto di appalto richiamate dal Tribunale si delinea, a carico della società appellante, un’attività di monitoraggio e manutenzione [...] della durata di anni tre avente inizio “dopo l’emissione del certificato di collaudo”.

Trattasi di un’attività autonoma rientrante nel contratto di appalto stipulato tra le parti rispetto alla quale la società appellante è rimasta inadempiente.

Proprio dalla chiara interpretazione delle disposizioni contrattuali compiuta dal primo giudice non è possibile aderire all’assunto di parte appellante secondo cui l’intervenuta approvazione, sia pur tacita, dell’atto di collaudo esonerava l’impresa appaltatrice da ogni onere di custodia dell’opera realizzata.

[...] fino a quando l’opera non viene presa in consegna da parte della Stazione appaltante, la custodia rimane all’appaltatore."

IL MERO DECORSO DEL TERMINE PER IL COLLAUDO NON ESONERA L'OPERATORE ECONOMICO DALL'ONERE DI FORNIRE LA GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO (141)

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SENTENZA 2026

In tema di riserve per sospensione lavori, l'appaltatore che intenda far valere l'illegittimità della maggiore durata della sospensione deve preventivamente diffidare il RUP a dare le disposizioni necessarie per la ripresa. "La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione" (cfr. Art. 159, comma 3, D.P.R. 207/2010). Ne consegue che, in assenza di tale diffida, nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata, in quanto l'evento condizionante il diritto alla riserva non si è perfezionato.

Inoltre, "per far valere il credito relativo alla rata di saldo era il creditore a dover fornire documentazione relativa alla polizza fideiussora necessaria ai fini del pagamento spettante", non potendo il ritardo amministrativo nell'approvazione del collaudo trasformarsi in un esonero automatico dall'obbligo di garanzia.

NESSUN INADEMPIMENTO COMUNALE SE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESENTANO VIZI FUNZIONALI (141.3)

TAR MARCHE Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di convenzioni urbanistiche, l'acquisizione delle opere di urbanizzazione al patrimonio comunale presuppone il completamento delle stesse a regola d'arte. Qualora il sopralluogo in contraddittorio rilevi vizi funzionali, quali l'inefficienza dell'impianto di illuminazione pubblica, l'inerzia dell'amministrazione nel procedere al collaudo finale non costituisce inadempimento, restando a carico del lottizzante l'onere di rimuovere i difetti per rendere l'opera fruibile e collaudabile.

INAMMISSIBILITÀ DEL COLLAUDO TACITO IN PRESENZA DI TEMPESTIVE CONTESTAZIONI AMMINISTRATIVE

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

È legittimo il provvedimento con cui l'amministrazione nega il collaudo di opere pubbliche a scomputo qualora queste risultino incomplete o ammalorate, poiché il soggetto attuatore è tenuto a consegnare opere conformi e idonee all'uso pubblico; il silenzio-assenso sul collaudo è escluso se l'ente ha manifestato il proprio dissenso tecnico prima della scadenza del termine previsto dalla convenzione.

INERZIA DELLA PA NEL COLLAUDO DELLE OPERE URBANISTICHE E RISARCIMENTO DANNI

TAR LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Nelle convenzioni urbanistiche, l'obbligo dell'Amministrazione di procedere al collaudo entro termini certi è funzionale a consentire lo svincolo delle garanzie e il passaggio dei costi di manutenzione all'ente pubblico; l'inerzia prolungata, non giustificata da cause esterne ma da disfunzioni interne, obbliga l'Amministrazione al risarcimento del danno per i premi fideiussori e le spese manutentive sostenute oltre il biennio dalla data in cui il collaudo doveva essere completato.

MANCATA ATTIVITA' COLLAUDO - DANNO PROFESSIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il certificato di collaudo non rappresenta altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica, realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte e rientra nella fase di esecuzione del contratto, sia perche' puo' essere effettuato anche in corso d’opera in tassative ipotesi [ex art. 141, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 2006: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento] e sia perche' prevede la conseguente effettuazione di operazioni rientranti nella fase contrattuale e non esterna ad esso (impone al committente di procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva, di provvedere al pagamento della rata di saldo entro il termine fissato e di prendere in consegna l’opera; mentre all’appaltatore impone di prestare garanzia fideiussoria per l’equivalente della rata di saldo e di garantire il committente contro vizi o difformita' dell’opera, anche se riconoscibili in fase di collaudo, finche' il collaudo non sia approvato e non diventi definitivo).

Tanto esclude la rilevanza della censura che la controversia instaurata nel caso in esame non rientrerebbe tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971 (perche' la ratio della norma consiste nell’intento di assicurare la rapida definizione delle controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'); infatti, rientrando il collaudo nella fase esecutiva del contratto, comunque sussiste l’esigenza che le questioni al riguardo siano rapidamente definite.

LEGGE 109/94 - PORTATA E LIMITI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2008

La Corte di Giustizia Europea statuisce che la Repubblica Italiana avendo adottato:

- l’art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, come modificata dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE;

- l’art. 2, comma 5, di detta legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 93/37, come modificata, e

- gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della stessa legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/50, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/11/2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO

Con la nota n. 414/PRRM_SEGR_U di prot. in data 13/01/2015, il Provveditore pro tempore conferiva l’incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere segnate in oggetto alla Commissione composta come di seguito: 1. Dott. Federico Cempella – Presidente (amministrativo); 2. Dott. Ing. Pasquale Antonelli – Componente (tecnico); 3. Avv. Maria Sirolli – Componente (amministrativo). Allo stesso Dott. Ing. Pasquale Antonelli veniva conferito l’incarico di Collaudatore statico delle opere strutturali, che doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicate sul S.O, n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29. Come è noto, ai sensi dell’art. 141. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., “per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici." Orbene, poiché la Commissione di collaudo suindicata è composta da due componenti amministrativi e un componente tecnico, si chiede a codesto Organo se la stessa Commissione sia stata nominata in spregio al citato disposto normativo e se gli atti emessi dalla stessa Commissione, incluso l'Atto di Collaudo, siano da considerarsi nulli.


QUESITO del 16/04/2012 - COLLAUDO LAVORI PUBBLICI - GARANZIA PER PAGAMENTO RATA DI SALDO

se il certificato di collaudo è stato approvato dalla stazione appaltante, per il pagamento della rata di saldo è comunque necessario che l'appaltatore presenti la garanzia prevista dall'art. 141 del d. lgs. 163/2006? grazie e cordiali saluti


QUESITO del 14/02/2012 - PAGAMENTO DIRETTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Egregi signori, nel Comune di nell'ultimo anno è stata risanata la scuola elementare di Villa di Sotto. La ditta esecutrice (dopo espletamento di una gara aperta valore 1,7 Mio Euro) con luglio dell'anno scorso ha concluso i suoi lavori. Sono stati contestati alcuni difetti che manmano sono anche stati parzialmente corretti. Ma col tempo si verificano sempre più difetti come umidità, mancata o erronea impermeabilizzazione delle finestre e porte (tira l'aria). Inoltre sono state effettuate delle misurazioni dell'aria all'interno dei vani e in alcuni c'è un valore di Toluolo troppo alto rispettivo al valore europeo (mentre in Italia non esistono un valore limite). Ora dobbiamo fare il SAL finale, sotto i presupposti di cui sopra. Inoltre mancano ancora due fatture quietanzate dei subappaltatori (Art.170 Reg.). Il quesito che poniamo qui è se il comune alle condizioni di cui sopra deve emmettere il certificato di bilancio ovvero se può detenere l'ultimo SAL? (Il collaudatore incaricato, ha effettuato il suo primo sopralluogo e ha contestato dei difetti che ora la ditta deve mettere a posto). Ulteriore quesito che si pone: Qualora nei prossimi anni si verificano ulteriori vizi e diffetti come deve comportarsi il Comune?


QUESITO del 09/02/2010 - REQUISITI CONSORZIO STABILE

Il Collaudatore di un’opera pubblica deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo Regionale (Lombardia per il Comune di A.) dei collaudatori oppure è sufficiente la propria iscrizione all’Albo di appartenenza da almeno 10 anni?


QUESITO del 08/12/2009 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: TERMINI E VALIDITÀ.

L'articolo 141 comma 3 del d.lgs. 163/06 prevede che il certificato di regolare esecuzione sia "comunque" emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il termine "comunque" indica che si tratta di atto dovuto del direttore dei lavori e deve essere emesso anche nell’ipotesi di lavori soggetti a collaudo? Nel caso in cui il certificato venga richiesto dal RUP al Direttore lavori (tecnico interno alla struttura comunale) decorsi i tre mesi, quest'ultimo può rifiutare di emetterlo giustificando tale rifiuto con la decorrenza del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori? Il tempo di tre mesi (o di sei in caso di collaudo)non costituisce piuttosto un termine di garanzia per il pagamento della rata di saldo all'impresa?


QUESITO del 22/05/2009 - SALDO - GARANZIA DEL DIPENDENTE

Sulla problematica inerente la liquidazione della rata di saldo sia l’abrogato art. 28, comma 9, della Legge n. 109/94, sia l’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, sia l’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000, sia infine l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 sono concordi nell’affermare la necessità della presentazione della garanzia fidejussoria. Proprio l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 fissa altresì il termine di pagamento della rata di saldo che deve "essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile." L’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000 precisa in tal senso che tale termine dei 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, “nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, decorre dalla presentazione della garanzia stessa” confermando, sembrerebbe, l'obbligatorietà della garanzia stessa. Si chiede di conoscere se la presentazione di tale garanzia fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo sia sempre obbligatoria anche in caso di appalti di importo contrattuale modesto (nel caso in questione si tratta della realizzazione di loculi cimiteriali per un importo contrattuale di € 265.000,00 circa e la ditta obietta sulla nessessità di tale garanzia fidejussoria) ed in presenza di Certificato di Regolare Esecuzione positivo emesso dalla Direzione lavori oppure se proprio la presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione possa ovviare alla presentazione di tale garanzia da parte della ditta appaltatrice e possa permettere alla Stazione appaltante la liquidazione della rata di saldo.


QUESITO del 25/11/2008 - GARANZIE - SALDO

In alcuni lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è emerso che talune Imprese non provvedono alla stipula e alla conseguente consegna della polizza a garanzia della rata di saldo. Pertanto questa Amministrazione provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo, il cui pagamento verrà effettuato dopo due anni dall’emissione del C.R.E. con l’approvazione dello stesso. La cauzione definitiva dovrà essere svincolata al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o quando si corrisponde il saldo (dopo due anni dall’emissione del CRE)?


QUESITO del 03/10/2008 - SAL

Ad un’Impresa, aggiudicataria dei lavori di sfalcio dell’erba lungo le Strade Provinciali, è stata richiesta per la liquidazione della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 102 del D.P.R. 554/99, l’apposita garanzia fidejussoria. L’impresa non intende stipulare la polizza in quanto l’importo finale da riscuotere, di modesta entità, coincide più o meno con il costo che deve sostenere per l’emissione di tale garanzia. Con la presente chiedo cortesemente a codesto Servizio come debba comportarsi questa Amministrazione a tale riguardo, in particolare: 1) Può approvare il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo? 2) Il saldo può essere liquidato dopo due anni? 3) Quali azioni devono essere intraprese nei confronti dell’Impresa?


QUESITO del 22/05/2008 - GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO

Le Imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali devono sempre presentare al Committente la garanzia fideiussoria per rata di saldo? La Stazione appaltante quando deve eventualmente richiederla e svincolarla? E' opportuno inserire la suddetta garanzia nel Capitolato Speciale d'Appalto?


QUESITO del 13/02/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - GARANZIE

E' stato stipulato un accordo di transazione con la ditta appaltatrice per la risoluzione di controversie insorte nella fase di realizzazione dell'opera. Con tale accordo si definiva l'ammontare delle lavorazione complessivamente eseguite dall'impresa, si detraevano gli importi già liquidati con gli stati di avanzamento lavori e si defininiva la somma da corrispondere all'impresa. Tale somma è riferita alle lavorazioni dell'appalto non ricomprese nei sal nonchè alle opere di sistemazione del cantiere. Si chiede di conoscere se su quest'ultimo importo vada comunque richiesta la garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06.


QUESITO del 27/11/2006 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?