Art. 131. Piani di sicurezza

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. comma inserito dall'art.32 comma 4 del D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, quindi ulteriormente modificato dalla relativa Legge di conversione n.98/2013 in vigore dal 21/08/2013

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici é determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa é equiparato all'appaltatore.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

COSTI SULLA SICUREZZA AZIENDALE - NECESSITA' DI INDICARLI IN OFFERTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2013

Negli appalti di lavori, ancor piu' che in caso di servizi e fornitura, l'indicazione degli oneri di sicurezza (cd. aziendali) deve essere imprescindibilmente presente all'interno dell'offerta presentata da ciascun candidato, tenuto conto che il piano della sicurezza (PSC - di spettanza della stazione appaltante) deve indicare i costi da interferenza, mentre è onere dell'impresa (mediante redazione del proprio piano – PSS o POS) ai sensi dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici specificare la parte dell'offerta economica destinata a coprire i rischi per la sicurezza (non soggetta a ribasso).

COSTI DI SICUREZZA DELL'IMPRENDITORE - NECESSARIA INDICAZIONE

TAR VENETO SENTENZA 2012

La disamina degli artt. 86, commi 3 bis e 3 ter, 87 comma 4 e 131 del D.Lgs 163/2006 consente di rilevare quanto segue.

Nell’ambito dell’affidamento di lavori o servizi i costi per la sicurezza riguardano, in primo luogo, quelli connessi a fattori interferenziali della stessa stazione appaltante e da questa preventivamente individuati ed indicati nel bando.

Tali costi non possono essere ridotti ovvero modificati attraverso l’offerta e si intrecciano indissolubilmente con questa.

Accanto a tali costi, la cui individuazione e quantificazione è, come detto, in costanza di reali interferenze, di esclusiva pertinenza della stazione appaltante, vi sono i costi della sicurezza che riguardano le evenienze lavorative proprie di ciascun imprenditore e che sono connesse all’organizzazione dell’impresa, la cui determinazione è, in linea di principio demandata a ciascun offerente.

Ebbene nel caso difettino, nell’affidamento del lavoro o del servizio, interferenze, è necessario, comunque individuare i costi della sicurezza di pertinenza dell’imprenditore.

Nella ipotesi in cui la stazione appaltante non indicasse nel bando tale tipo di costi, è, comunque, necessario ed essenziale alla regolarita' dell’offerta che tale evenienza economica sia puntualmente e singolarmente indicata gia' in sede di offerta e, su tale voce, non è possibile alcuna riduzione ( TAR Veneto, sez. 1°, 22 novembre/2011, n.1720).

OMESSA INDICAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Infondato è il motivo rivolto contro il bando di gara concernente la lamentata omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I commi 3 bis e 3 ter, aggiunti dall’art. 8 L. 3 agosto 2007, n. 123 nell’ambito della disposizione di cui all’art. 86 del codice dei contratti concernente i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, prescrivono l’obbligo di valutazione da parte degli enti aggiudicatori, sia in sede di predisposizione delle gare d’appalto che in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte, dell’adeguatezza del valore economico e della sufficienza rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza escludendo la possibilita' di ribasso in relazione a questi ultimi.

Tale obbligo non puo' considerarsi violato, nella gara in esame, per effetto della mancata indicazione, nel bando, dei costi della sicurezza. Oltre alla considerazione che solo per gli appalti di lavori l’art. 131, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 contiene una espressa previsione in tal senso, occorre rilevare che alla omissione dell’ente aggiudicatore non ha corrisposto una omessa valutazione dei costi della sicurezza, obbligatoria ai sensi delle disposizioni richiamate, essendo essi esposti, a riprova della avvenuta valutazione del rischio interferenziale, nel documento unico di valutazione dei rischi in cui sono puntualmente indicati i costi della sicurezza.

LIMITI ALLA MODIFICABILITA' SOGGETTIVA E SCORPORO COSTO DEL LAVORO DALLE OFFERTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’articolo 51 del codice dei contratti pubblici dispone che “qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati … procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa' … sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale…”. La disposizione, derogando al principio dell’immodificabilita' soggettiva delle imprese che partecipano alla procedura, identifica le ipotesi consentite di modificazioni in progress dell’organizzazione produttiva o della natura giuridica del concorrente o dell’offerente, subordinando, a seconda dei casi, l’ammissione alla procedura, l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto alla verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti del soggetto risultante dalle operazioni consentite. Si vuole in tal guisa evitare che l’amministrazione aggiudicatrice concluda il contratto con operatori economici che non abbiano partecipato alla gara e nei confronti dei quali non sia stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico ed economico-finanziario. La disposizione tuttavia, a differenza dell’art. 116, relativo alle vicende soggettive dell’esecutore del contratto, non stabilisce un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante degli eventi indicati nella stessa disposizione e, soprattutto, non proceduralizza in modo puntuale le modalita' di verifica della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti in capo al soggetto risultante dalle operazioni normativamente contemplate.

Si deve allora convenire con il Primo Giudice che, in assenza di puntuale disposizione recata dalla normativa primaria e della lex specialis della procedura, nel caso in cui la stazione appaltante non venga a conoscenza della modifica soggettiva nelle fasi procedurali precedenti, il rispetto del principio contemplato dalla norma in parola è garantito dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici che impongono all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario anteriormente all’ aggiudicazione o alla stipulazione del contratto (art. 48, comma 2, del codice, per quanto concerne i requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; art. 38, per i requisiti di ordine generale). Nel caso di specie, a fronte di una vicenda modificativa occorsa in concomitanza con l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha avuto notizia delle vicenda modificativa al termine della procedura di gara, in sede di controllo dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione: la stazione appaltante ha quindi, in tale sede, effettuato il controllo dei requisiti tecnici e finanziari. Resta intesa, in base al principio prima esposto, la necessita' di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi generali prima dell’aggiudicazione definitiva e, in ogni caso, anteriormente alla stipulazione del contratto.

La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa si' che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.

OFFERTA - INDICAZIONE COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

TAR CALABRIA SENTENZA 2010

L’art. 86 del codice dei contratti pubblici, al comma 3 bis richiede che il costo relativo alla sicurezza sia specificamente indicato e risulti congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il bando di gara non prescrive specificazioni aggiuntive, ne' prevede, a pena di esclusione, la distinzione, dedotta nel ricorso incidentale, tra costi relativi alla sicurezza aziendale ed altri oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati nel DUVRI. L’offerta della ricorrente principale, sotto il profilo dell’indicazione degli oneri per la sicurezza, deve ritenersi, dunque, completa ed ammissibile.

VERIFICA A CAMPIONE - FORMALITA' NEL RENDERE LE DICHIARAZIONI - CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

In assenza di un modulo predisposto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa - la dichiarazione sostitutiva firmata e presentata dal partecipante a una gara d'appalto pubblico senza la formalita' della apposizione della clausola del richiamo dell'art. 76 non determina l'esclusione dalla gara (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che non poteva determinare l’esclusione dalla gara il fatto che una ditta, nel rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aveva omesso di inserire in essa il richiamo alle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci).

L’aggiudicazione di una gara di appalto non puo' ritenersi illegittima per il fatto che l’originario piano di sicurezza non è coerente alle modifiche del progetto esecutivo accettate dall’Amministrazione appaltante, non tenendo conto delle varianti apportate in sede progettuale da parte dell’impresa vincitrice della selezione; dall’art. 131, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si evince infatti chiaramente che la formazione di un piano di sicurezza integrativo non influisce sull’aggiudicazione definitiva, trattandosi, con ogni evidenza, di attivita' successive all’aggiudicazione e preordinate alla formazione del contratto sul quale la giurisdizione, per altro, appartiene all’Autorita' giudiziaria ordinaria.

SERVIZI - MANCATA INDICAZIONE COSTI PER LA SICUREZZA NELL'OFFERTA - EFFETTI

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2009

Il fatto che i costi per la sicurezza non siano esplicitati nell’offerta non è automaticamente causa di esclusione. L’art. 87 comma 4 del Dlgs. 163/2006 ha come scopo di apprestare una garanzia ulteriore alla sicurezza sul lavoro e deve essere interpretato coerentemente con tale finalita': pertanto è necessario che tali costi siano effettivamente previsti nell’organizzazione aziendale ma è consentito quantificarli anche durante la verifica dell’anomalia, che è la sede adeguata per valutarne la congruita' (v. Tar Brescia 21 febbraio 2008 n. 138).

La possibilita' di dimostrare la congruita' dell’offerta mediante i dati della gestione avviata dall’aggiudicatario non costituisce un’integrazione a posteriori dell’offerta. Si tratta di questioni che rimangono su piani differenti. Mentre l’offerta è intangibile le giustificazioni possono variare (v. sopra al punto 14) e sono integrabili con riferimento a fatti sopravvenuti all’aggiudicazione. Tra i fatti utili ai fini della verifica di congruita' possono rientrare anche gli elementi acquisiti nella parte iniziale dello svolgimento del servizio, in quanto la facolta' di giustificare l’offerta corrisponde sia all’interesse pubblico della stazione appaltante sia all’interesse economico dell’aggiudicatario e quindi non deve subire limitazioni collegate al decorso del tempo.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/01/2011 - TERMINE GIUSTIFICAZIONE OFFERTA ANOMALA - NATURA NON PERENTORIA

Prego voler chiarire se il POS possa essere presentato dall'appaltaore in ogni caso dopo la stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori ovvero se le parole " E COMUNQUE" contenute nella norma dell'art.131 comma 2 d.leg 163/06 si riferiscano solo a casi specifici


QUESITO del 01/10/2008 - CONTRATTI MISTI

Abbiamo la necessità di realizzare urgentemente lavori di ristrutturazione interna in un immobile di proprietà dell'INAIL, riconducibili per circa € 50.000 alla cat.OG1 e di circa 25.000 per la fornitura di impianto ascensore. Riteniamo di poter adottare una procedura con il sistema in economia invitando 5 imprese che possono in proprio svolgere i lavori riconducibili alla cat.OG1 e impostando il contratto come contratto MISTO e prevedere per l'impianto ascensore la semplice fornitura onde evitare di ricadere nella normativa ex d.lgs.494/96 richiedendo soltanto il PSS e il POS secondoquanto previsto dal d.lgs.81/08. Vista la scarsa esperienza di operare con contratti misti, chiediamo se possiamo operare con la procedura suddetta